L'applicazione dell’art. 29 del DM 23 giugno 2016 in materia di “frazionamento della potenza degli impianti” è stata una delle tematiche oggetto dell'incontro tra il Gestore dei servizi energetici (Gse) e Anev (Associazione Nazionale Energia del Vento), tenutosi il 13 luglio scorso.
Il Gse ha precisato che non è possibile individuare un elenco esaustivo di fattispecie e criteri che possano condurre all’identificazione di artato frazionamento.
Tuttavia, fermi restando i profili di rilevanza penale o amministrativa, a supporto degli operatori, il Gse, nell’ambito delle Procedure Applicative, ha rappresentato un elenco non esaustivo di “buone pratiche”, vale a dire di corrette procedure di instradamento delle richieste di accesso agli incentivi/richieste di incentivazione nel caso di “sotto-impianti” la cui realizzazione determini il ricorrere delle condizioni di cui all’articolo 5, comma 2, del DM 23 giugno 2016, con uno o più impianti già incentivati e nella disponibilità del medesimo soggetto o riconducibili, a livello societario, a un unico soggetto.
Al proposito, Anev ha rappresentato un caso specifico relativo a un unico operatore titolare di 5 impianti eolici di potenza elettrica nominale, ciascuno, di 200 kWe, installati su particelle catastali non contigue e che condividono la medesima cabina di consegna MT. Alla luce delle previsioni di cui all’art. 29 del DM 23 giugno 2016, si chiede se tale configurazione possa ricadere nella previsione di artato frazionamento.
Il Gestore ritiene che, fermo restando la correttezza dei titoli autorizzativi, la partecipazione dei singoli impianti alle procedure di accesso agli incentivi per una potenza complessiva di 1 MW, pari alla sommatoria della potenza dei singoli impianti, non determinerebbe le conseguenze derivanti dall’applicazione dell’articolo 29 del Decreto. Viceversa, nel caso in cui gli impianti in questione non fossero stati iscritti con una potenza virtuale pari a alla somma della potenza degli impianti potrebbero trovare applicazione tali disposizioni.
IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI CHE CONDIVIDONO OPERE E APPARECCHIATURE-INTERCONNESSIONE FUNZIONALE: ACCESSO AI MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE. Con riferimento alla definizione di interconnessione funzionale, Anev ha evidenziato la necessità che vengano riportate, nell’ambito delle Procedure Applicative del D.M. 23 giugno 2016, precisazioni rispetto al tema delle interconnessioni funzionali in caso di condivisione, da parte di più impianti, di tratti di impianti di utenza per la connessione, quale ad esempio il trasformatore AT/MT.
Il GSE ha confermato che più impianti che condividono le opere di connessione nei termini di cui all’art. 20.9 del TICA possono essere considerati, ai fini dell’incentivo, come impianti distinti e non funzionalmente interconnessi, qualora tale previsione sia espressamente prevista nella STMD di Terna.
APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 13, COMMA 2, DEL DECRETO 23 GIUGNO 2016. L’articolo 13, comma 2, del Decreto, stabilisce i requisiti minimi per la partecipazione alle procedure d’asta.
In particolare, ai fini della dimostrazione della solidità finanziaria dei soggetti partecipanti, l’Associazione ha chiesto chiarimenti in merito alla corretta interpretazione delle disposizioni di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo in caso di presentazione di più progetti da parte del medesimo soggetto.
In particolare, l’Associazione ha illustrato il caso di un soggetto X che intende partecipare alla procedura d’asta per due diverse iniziative per un valore complessivo dell’investimento pari a A+B < 100 ML€ chiedendo, nello specifico, se sia sufficiente che la capitalizzazione del soggetto concorrente possa essere pari al 10% del valore dell’investimento previsto per la realizzazione dell’impianto A, qualora risultasse A>B.
Al proposito, il GSE ha chiarito che la corretta applicazione di tali disposizioni prevede che, per ciascuna iniziativa, debba essere dimostrato il requisito di capitalizzazione di cui all’articolo 13, comma 2, lettera b).
Nel caso specifico rappresentato, si ritiene che il requisito sia soddisfatto qualora il capitale sociale interamente versato e/o versamento in conto futuro aumento capitale, sia almeno pari al 10% della somma di A e B.
ADEMPIMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'ASTA IN CASO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESA. Al riguardo, si precisa che un’ATI non ha soggettività giuridica e, pertanto, non può accedere alle procedure.
Il Soggetto giuridico che intende partecipare, in luogo dell’ATI, alle procedure di accesso agli incentivi deve essere in possesso di tutti i requisiti di partecipazione al momento della partecipazione alla medesima procedura.
RIVISITAZIONE DELLA POTENZA IMPIANTO E DI COLLOCAZIONE DEGLI AEREOGENERATORI, IN FASE DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA D’ASTA. In continuità rispetto a quanto previsto nelle procedure applicative del DM 6 luglio 2012, in caso di realizzazione di un impianto di potenza inferiore a quella indicata all’atto di presentazione della richiesta di partecipazione alla Procedura d’Asta, il Soggetto Responsabile si intende rinunciatario della quota parte di potenza eventualmente non installata e la tariffa da riconoscere all’intervento sarà quella spettante alla potenza dichiarata nella richiesta di partecipazione alla Procedura d’Asta, a condizione che la riduzione di potenza non configuri una variante sostanziale del titolo autorizzativo o concessorio. Ne consegue che la cauzione definitiva verrà escussa per la parte di potenza non realizzata. Nel caso in cui la riduzione della potenza e la conseguente rinuncia siano comunicate in data precedente alla presentazione della cauzione definitiva, l’escussione parziale della cauzione avrà effetto sulla cauzione provvisoria per il valore, fino al limite della escussione totale, calcolato in riferimento all’ammontare delle cauzione definitiva.
VARIE ED EVENTUALI. Con riferimento al tema della rigenerazione, Anev ha chiesto al GSE di tenere in debito conto le risultanze dello Studio Poyry “Definizione delle Best Practice per la sostituzione dei ‘major components’ negli aerogeneratori degli impianti eolici” del 14 marzo 2016.
Il GSE, al proposito, ha confermato il proprio apprezzamento rispetto a quanto rappresentato nel suddetto studio, auspicando che possa effettivamente dimostrarsi quale prassi operativa da parte di tutti gli operatori.
Tuttavia, le disposizioni normative comportano la necessità di prevedere che, nel caso di installazione di uno o più componenti usati, il Soggetto Responsabile attesti, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da rendere all’atto della richiesta di accesso agli incentivi, la rispondenza alla definizione succitata o, ove il componente non abbia subito lavorazioni, che il medesimo componente operi in condizioni funzionali e prestazionali nominali.
Non è, pertanto, possibile escludere a priori il rispetto delle condizioni di cumulabilità degli incentivi in caso di impiego di componenti rigenerati.
È stato, inoltre, rappresentato da parte del GSE l’impegno a censire in maniera strutturata i principali componenti di impianto, a partire dalle richieste di incentivazione presentate ai sensi del DM 23 giugno 2016.