Con la circolare 480/XVIII Sess. del 25 gennaio 2015, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri interviene sull’attività libero-professionale degli ingegneri docenti, dando una serie di indicazioni in materia, basandosi sulle riposte ottenute dalla direzione generale del MIUR.
Dato che la legge che dovrebbe regolare la materia, come è anche chiarito nella circolare, ha delle grosse lacune, dai diversi ordini provinciali è stato richiesto al CNI di pronunciarsi in materia.
L’intervento è stato necessario alla luce dei continui contrasti tra docenti e dirigenti. Nel documento si legge che:Soprattutto veniva lamentata la condotta di alcuni dirigenti scolastici che non rispondono alle istanze di autorizzazione all’esercizio di attività libero-professionale, affermando che vige il regime del silenzio-assenso, oppure che pongono condizioni particolarmente stringenti in sede di rilascio della prescritta autorizzazione.
Il Consiglio Nazionale si è allora rivolto al Dipartimento di Funzione Pubblica e diversi uffici del Ministero dell’Istruzione, chiedendo di rispondere a quesiti di carattere generale come:
- Il termine di legge entro cui il dirigente scolastico è tenuto a rispondere alle istanze di autorizzazione alla libera professione
- Le conseguenze del mancato rispetto del termine di conclusione del procedimento
- La sussistenza di una ipotesi di silenzio-significativo
- I margini e i limiti della valutazione discrezionale spettante al dirigente scolastico
ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALI. Per quanto riguarda il punto 1, il MIUR riferisce che le attività libero professionali possono essere svolte dal personale docente anche a tempo pieno a patto che non siano pregiudizievoli con la funzione docente, siano compatibili con l’orario di insegnamento, siano autorizzate dal dirigente scolastico.
TEMPISTICHE. Per quanto riguarda, invece, i tempi entro i quali il dirigente scolastico deve rilasciare l’autorizzazione il MIUR chiarisce:
Il procedimento di rilascio della autorizzazione trova conclusione entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, ed è formalizzato con lettera da parte del Dirigete competente, notificata all'interessato e per conoscenza al committente.
Il dirigente scolastico, quindi, non può più limitarsi al silenzio assenso, ma deve rispondere alla richiesta di autorizzazione nel termine di 30 giorni. Per quanto riguarda la pratica del silenzio assenso viene così chiarito il suo utilizzo: se l’autorizzazione serve per incarichi della pubblica amministrazione in caso di silenzio si intende accordata, in tutti gli altri casi si intende, invece, negata, adottando il silenzio-diniego.
DIRIGENTE SCOLASTICO. Per quel che concerne, invece i margini di manovra spettanti al dirigente scolastico, la risposta suscita qualche perplessità per l’ampiezza della valutazione. Nel documento si legge, infatti, che:
il dirigente è tenuto a richiedere le informazioni che ritiene opportune in merito all’attività che l’interessato intende svolgere, proprio al fine di valutare se l’esercizio dell’attività medesima possa arrecare pregiudizio al rendimento della professione di docente, ovvero se sussistano situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi (legge n.190/2012). In tal caso, lo stesso dirigente scolastico può negare l’autorizzazione.
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