Entrerà in vigore il prossimo 22 gennaio il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2014, n. 193, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2015.
Il Regolamento reca “disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”.
Il provvedimento disciplina le modalità di funzionamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, di cui al Libro II, Capo V del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ai fini del rilascio della documentazione antimafia.
AUTOCERTIFICAZIONE E VERIFICA ON LINE PER LE STAZIONI APPALTANTI. A tal fine, vengono individuate le modalità di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni, effettuate sulla predetta Banca dati, di consultazione e accesso da parte dei soggetti individuati, rispettivamente, dagli articoli 97, comma 1, e 99, comma 1, lettere c) e d), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
Il regolamento stabilisce, inoltre, le modalità di collegamento della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia con il Centro elaborazione dati (CED) di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché con altre banche dati detenute da soggetti pubblici contenenti dati necessari per il rilascio della documentazione antimafia.