Con la sentenza n. 12/2019 pubblicata l'8 gennaio, il Tar Sicilia ha chiarito che non possono essere escluse da una gara le partecipanti che hanno ancora al 18 aprile 2018, secondo la previsione dell’art. 85 del Codice appalti, trasmesso un Documento di gara unico europeo (DGUE) in formato cartaceo, essendo l’obbligo, in Italia, rinviato al 18 ottobre 2018, secondo la generale previsione di cui all’art. 40 del medesimo Codice.
L’utilizzo del modello in formato elettronico del Documento di gara unico europeo (DGUE) in forma diversa dal cartaceo, è stato associato dalla normativa comunitaria alla contestuale necessità di comunicazione in forma elettronica.
Solo tale contestualità garantisce, oltre alla evidente semplificazione mediante un modello unico, complessivo di autodichiarazioni, l’effettiva immodificabilità di quanto prodotto, poiché solo il contestuale invio in formato elettronico (tracciabile) può assicurare che il file immodificabile non sia stato sostituito.
In allegato la sentenza