Ieri il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, Alessio Mattia Villarosa, ha risposto in commissione Finanze della Camera all'interrogazione a risposta immediata 5-03674 Centemero, avente ad oggetto “Modalità di ottenimento del documento unico di regolarità fiscale (DURF)”.
Qui riportiamo il testo della risposta:
“Con il documento in esame gli Onorevoli evidenziano che con l’articolo 4 del decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio 2020 (DL 124/2019) il Governo ha introdotto una serie di adempimenti in tema di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti fortemente critici, che rischiano di comportare un blocco dell’attività per interi settori.
In particolare, è stato previsto che « per le opere o servizi di valore complessivo annuo superiore a 200 mila euro, il datore di lavoro deve provvedere al versamento senza compensazione delle ritenute con F24 separati per committente e deve richiedere all’Agenzia il DURF, documento unico di regolarità fiscale.
I requisiti e tempistiche per ottenere il DURF sono contenuti nel provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 6 febbraio 2020, mentre i primi chiarimenti sulle nuove regole in ambito di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti sono contenuti nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 1/E del 12 febbraio scorso.
Tanto premesso, gli Onorevoli segnalano che sussiste il rischio che « l’Agenzia non riesca a rilasciare in tempo il DURF (entro il 22 febbraio per certificare i versamenti delle ritenute di gennaio il cui pagamento è, appunto, avvenuto il 17 febbraio) e che le imprese non possano neanche presentare il modello F24 vidimato dalla banca, in quanto vige l’obbligo dell’invio telematico, con la conseguenza che se entro la scadenza l’appaltatore è privo del DURF, il cliente per legge deve decurtare dal pagamento il 20 per cento del totale fatturato ».
Pertanto, gli Onorevoli interroganti chiedono se e quali urgenti iniziative il Ministro dell’economia e delle finanze intenda adottare per scongiurare i rischi sopra evidenziati.
Al riguardo, sentiti i competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
L’articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante « Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili », introduce l’articolo 17-bis nel corpus normativo del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Tale disposizione normativa prevede che in tutti i casi di affidamento di un’opera o un servizio di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, l’obbligo a carico del committente di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute da queste ultime ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
La ratio della norma è quella di arginare il fenomeno evasivo derivante dall’omesso versamento delle ritenute, soprattutto nei casi in cui la prestazione venga resa in settori ad alta intensità di lavoro, da parte di imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici.
Ai sensi del comma 5 del citato articolo 17-bis, gli obblighi di richiesta da parte delle imprese committenti, e di rilascio da parte delle imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici, di copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, sono esclusi qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici alleghino una certificazione (appunto, il DURF) da cui risulti che le stesse:
a) siano in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.
Deve precisarsi che, in caso di mancata ottemperanza all’obbligo di trasmissione delle deleghe di pagamento o delle informazioni relative ai lavoratori impiegati, ovvero qualora risultasse un omesso o insufficiente versamento delle ritenute rispetto alle risultanze della documentazione trasmessa, il comma 3 dell’articolo 4 prevede che il committente debba sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria fino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell’opera o del servizio o per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate, rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, fino a quando perdura l’inadempimento.
Ciò posto in relazione ai tempi di rilascio della certificazione di sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (c.d. DURF), che esonera dagli obblighi previsti dal medesimo articolo 17-bis richiamati dagli Onorevoli interroganti, si evidenzia che l’Agenzia delle entrate ha provveduto, negli strettissimi tempi di attuazione delle citate disposizioni, ad implementare una procedura che consente agli uffici territoriali di produrre e rilasciare « a vista » la suddetta certificazione.
Nel contempo, sono state avviate le attività propedeutiche alla realizzazione dell’applicazione che consentirà di produrre il certificato con modalità automatizzate e, conseguentemente, di renderlo disponibile all’interno del « cassetto fiscale » del contribuente, nella sua area riservata.
Per quanto riguarda i tempi di realizzazione della suddetta applicazione automatizzata, l’Agenzia delle entrate fa presente che l’elaborazione del certificato richiede il riscontro di diverse tipologie di dati, provenienti sia dal sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria, sia dagli Agenti della riscossione; pertanto, la disponibilità del certificato in via automatizzata risulta strettamente connessa ai tempi tecnici di realizzazione di complessi sistemi di interscambio e aggiornamento dei dati, stimabili nell’ordine di qualche mese.”