Entrerà in vigore domenica prossima, 20 ottobre 2019, il decreto 12 aprile 2019 del Ministero dell'Interno, avente ad oggetto “Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.95 del 23 aprile scorso, il nuovo Codice di prevenzione incendi – IN ALLEGATO - “sancisce, in parte, l'eliminazione del cosiddetto 'doppio binario'”, ha evidenziato il Consiglio nazionale degli Ingegneri nella circolare n. 378 del 3 maggio 2019.
“Infatti per n. 41 attività soggette (ex non normate) contenute nell'Allegato 1 del DPR 151/2011, la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diventerà l'unico riferimento progettuale.
La modifica non riguarda le RTV (uffici, autorimesse, scuole, alberghi, attività commerciali) per le quali l'uso del Codice resterà un'opzione volontaria, in alternativa alle vecchie regole tecniche prescrittive.
L'obbligo riguarderà sia le attività di nuova realizzazione che le modifiche, anche parziali, alle attività esistenti a condizione che le misure di sicurezza antincendio presenti nella parte di attività non interessata dall'intervento siano compatibili con i lavori da realizzare.
Rispetto al testo del decreto approvato in CCTS, il DM 12 aprile 2019 presenta alcune varianti, tra cui di rilievo:
- l'attività 72 (edifici sottoposti a tutela, aperti al pubblico) non rientra nel campo di applicazione del Codice;
- art. 2 comma 5: il Codice può essere riferimento progettuale per le attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità dell'Allegato 1 al DPR 151/2011 o per attività non elencate nell'Allegato 1”.
Nella tabella si sintetizzano le modalità di utilizzo del Codice, per le attività rientranti nel suo campo di applicazione: