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DPR autorizzazione paesaggistica semplificata: via libera dalla 13ª commissione Senato

Saltata la richiesta di includere nell'elenco degli interventi liberi l'installazione di chioschi, servizi igienici e cabine a servizio balneazione

mercoledì 26 ottobre 2016 - Redazione Build News

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La commissione Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato ha espresso ieri un parere favorevole con osservazioni allo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento relativo all'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.

Nel parere approvato ieri è saltata la richiesta di includere nell'elenco degli interventi liberi, per i quali non è necessaria l'autorizzazione paesaggistica, gli interventi e le opere di carattere stagionale e consistenti nella installazione di chioschi, servizi igienici e cabine a servizio balneazione.

LE OSSERVAZIONI. Queste le osservazioni della 13ª commissione del Senato:

a) all’articolo 4, comma 1, valuti il Governo l’opportunità di inserire, dopo le parole: "centri o nuclei storici", le parole: "nonché gli interventi e le opere di cui alle voci B.6), B.13), B.26) e B.36)";

b) all’Allegato A, alla voce A.2, valuti il Governo l’opportunità di inserire anche l’integrazione o la sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche; conseguentemente, valuti il Governo l’opportunità di inserire il riferimento alle vetrine e ai dispositivi di protezione delle attività economiche anche all’Allegato B, alla voce B.3;

c) all’Allegato A, alla voce A.8, valuti il Governo l’opportunità di prevedervi anche interventi destinati all’installazione e allo sviluppo della rete a fibre ottiche, ivi compresi gli incrementi di altezza non superiori a 50 centimetri;

d) all’allegato A, alla voce A.10, valuti il Governo l’opportunità di esplicitare che le opere ivi contemplate potranno essere escluse dall’autorizzazione, purché siano eseguite anche nel rispetto dei caratteri tipici del contesto locale;

e) all’allegato A, alla voce A.15, valuti il Governo l’opportunità di esplicitare che sono escluse dall’autorizzazione "la realizzazione e la manutenzione" delle opere ivi contemplate, tra le quali andrebbero inserite anche le condotte forzate e le reti irrigue;

f) all’Allegato A, alla voce A.19, valuti il Governo l’opportunità di inserire nell’elenco ivi contemplato l’installazione di appostamenti strettamente funzionali all’attività venatoria realizzati nel rispetto dei requisiti di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 5, comma 3-bis, come inserito dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221;

g) all’Allegato A, alla voce A.24, valuti il Governo l’opportunità di escludere dall’autorizzazione anche lo smantellamento di reti elettriche aeree;

h) all’Allegato A, alla voce A.25, valuti il Governo l’opportunità di chiarire che gli interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d’acqua, esclusi dall’autorizzazione, non devono comunque comportare alterazioni permanenti della visione d’insieme della morfologia del corso d’acqua;

i) all’Allegato A, alla voce A.29, valuti il Governo l’opportunità di includervi anche gli impianti tecnologici, facendo conseguentemente salve anche le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa e di sicurezza degli impianti tecnologici;

j) all’Allegato B, alla voce B.10, valuti il Governo l’opportunità di includere nell’elenco ivi previsto anche le colonnine modulari;

k) all’Allegato B, alla voce B.41, valuti il Governo l’opportunità di precisare che la demolizione e la ricostruzione di manufatti ivi richiamata può riguardare anche gli impianti tecnologici;

l) con riferimento all’articolo 11 e alla questione posta dal Consiglio di Stato e dalla Conferenza unificata in ordine al rapporto tra la conferenza di servizi e il procedimento ordinario come disciplinato dal medesimo articolo, valuti il Governo l’opportunità di prevedere in questo regolamento la non obbligatorietà del ricorso alla Conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 241 del 1990, come modificata dal decreto legislativo n. 127 del 2016, in tutti i casi nei quali per la realizzazione dell’intervento progettato non sia richiesto altro titolo abilitativo all’infuori della autorizzazione paesaggistica semplificata e di un qualsivoglia titolo edilizio, come richiesto peraltro dalla Conferenza unificata nell’espressione dell’intesa;

m) all’articolo 8, comma 1, valuti il Governo l’opportunità di prevedere che l'istanza di rinnovo non è corredata dalla relazione paesaggistica semplificata nei casi in cui non siano richieste variazioni progettuali e non siano sopravvenute specifiche prescrizioni di tutela.

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