Sentenze

Durc, anche negli appalti pubblici va lasciato il termine per sanare l'irregolarità contributiva

Consiglio di Stato: nella vigenza del decreto Fare, gli enti devono invitare l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni

venerdì 13 marzo 2015 - Redazione Build News

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Se non è stato assegnato il termine di 15 giorni per la regolarizzazione, il Durc (documento unico di regolarità contributiva) negativo è viziato e non legittima l'esclusione dalla gara dell'impresa a cui esso è riferito.

È quanto sostiene il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 781/2015 depositata il 16 febbraio (LEGGI TUTTO). 


Nella vigenza del decreto Fare, secondo Palazzo Spada anche negli appalti pubblici gli enti devono invitare l’interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni. In assenza dell’assegnazione di questo termine, il Durc negativo è irrimediabilmente viziato. Per il Consiglio di Stato, dunque, anche nel caso di un'autocertificazione rilasciata in sede di partecipazione ad appalti pubblici si applica il preavviso di irregolarità contributiva ai fini del documento di regolarità contributiva. 

Il problema è quanto mai attuale perché molte gare indette dalla Pubblica amministrazione rimangono poi bloccate per via del DURC negativo dell'assegnatario. In assenza di una finestra per la regolarizzazione salta la gara, con le possibile conseguenze di una nuova procedura. Pertanto, la posizione esperessa dal Consiglio di Stato, oltre che essere giustificata dal punto di vista del diritto è anche una soluzione di buon senso.

INPS: IL PREAVVISO DI IRREGOLARITÀ NON SI APPLICA NEL CASO DI PARTECIPAZIONE AD APPALTI PUBBLICI. Di differente parere l'Inps, che con il messaggio n. 6756 del 2 settembre 2014 ha sostenuto – LEGGI TUTTO - che il preavviso di irregolarità non si può applicare ai casi di verifica dell’autocertificazione rilasciata in sede di partecipazione alla gara d’appalto, di cui all’art. 38 del Codice Appalti (D.Lgs. n. 163/2006).

Il citato messaggio dell'Inps faceva riferimento alla sentenza n. 486/2014 del TAR Veneto, in materia di violazioni contributive previdenziali e assistenziali di cui all’art. 38 del Decreto legislativo 163 del 12 aprile 2006 (Codice Appalti), e in particolare riguardo al Durc rilasciato per la verifica di autodichiarazione, in cui il soggetto interessato sia risultato non regolare alla data indicata dall’Amministrazione nella richiesta. Secondo la sentenza n. 486/2014 del TAR Veneto, la condizione di regolarità, anche per la verifica di autodichiarazione, deve sussistere alla scadenza del termine di 15 giorni assegnato per la regolarizzazione.

Leggi anche: “Durc negativo, illegittima l'esclusione da gara senza assegnazione termine di 15 giorni

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