L'Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito con una nota le indicazioni circa la verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (DURC di congruità) secondo quando previsto dal Decreto Ministeriale n. 143 del 25 giugno 2021, registrato dalla Corte dei Conti e pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro (LEGGI TUTTO). Tale decreto è attuativo di quanto previsto dall’Accordo collettivo del 10 settembre 2020 sottoscritto dalle OO.SS. più rappresentative del settore edile.
“Come si evince dall’art. 2 del D.M., la congruità della manodopera si riferisce all’incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione”, si legge nella nota dell'INL.
“Relativamente all’ambito di applicazione il D.M., tenuto anche conto di quanto previsto nell’allegato X al T.U. sicurezza, esplicita che rientrano nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La verifica della congruità della manodopera è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori riportati nella tabella allegata al citato accordo collettivo del 10.09.2020 che ad ogni buon fine si allega.
Il decreto demanda ad una apposita Convenzione tra le Istituzioni coinvolte ( INL, MLPS, INPS, INAIL e CNCE) la definizione delle modalità di interscambio delle informazioni tramite cooperazione applicativa mediante la creazione di una apposita banca-dati condivisa, da realizzarsi entro dodici mesi dall’adozione del D.M., che consentano di rendere disponibili gli esiti delle verifiche di congruità della manodopera impiegata, i dati relativi all’oggetto e alla durata del contratto, i lavoratori impiegati e le relative retribuzioni necessarie per effettuare i recuperi previdenziali e assicurativi nonché ai fini della programmazione di eventuali attività di vigilanza e verifiche di competenza dell’INL.
Le disposizioni del decreto in commento si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile territorialmente competente sia effettuata a decorrere dal 01 novembre 2021.
Si richiama l’attenzione sulla previsione del comma 4 dell’art. 2 del citato Decreto, secondo la quale le disposizioni non trovano applicazione ai lavori affidati nelle zone colpite dalla crisi sismica del 2016 per le quali siano già state adottate specifiche ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione”.
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