Per attestare la regolarità contributiva di un’impresa non basta presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali): l'attestazione della regolarità contributiva può avvenire solo successivamente all'ammissione alla definizione agevolata e con il pagamento della prima rata.
Lo ha chiarito l'Inps con il messaggio n. 824 del 24 febbraio 2017, avente ad oggetto la questione della rilevanza della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ai fini dell’attestazione della regolarità contributiva di cui al decreto interministeriale 30 gennaio 2015, emanato in attuazione dell’art. 4 del decreto legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014 n. 78.
Nel Messaggio l'Inps spiega che con una comunicazione del 13 febbraio 2017, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro “ha confermato di concordare, in condivisione con l’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la soluzione interpretativa prospettata dagli Istituti previdenziali. In tale ambito è stato specificato infatti che “non appare possibile attestare la regolarità contributiva di un soggetto giuridico in ragione della mera presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata all’Agente della Riscossione in quanto ciò contrasta con quanto previsto dall’art. 3, comma 2, lett. b), decreto interministeriale 30 gennaio 2015”. D’altra parte, sin dal pagamento della prima rata sarà possibile per l’Inps e per l’Inail attestare la regolarità contributiva “al pari di quanto previsto per le rateazioni menzionate nell’art. 3, comma 2, lett. a) del decreto interministeriale 30 gennaio 2015”."
“In ragione di ciò – precisa l'Inps - si ritiene ammissibile, in tali casi, considerare avviato un percorso di regolarizzazione del contribuente in ordine alle partite debitorie oggetto della definizione agevolata e fino all’eventuale comunicazione da parte dell’Agente del mancato, insufficiente o tardivo versamento di una delle rate previste. Infatti, la norma prevede che il soggetto che non versa le rate stabilite, o adempie in misura inferiore al dovuto ovvero in ritardo, perde i benefici previsti dal decreto legge n. 193/2016 in trattazione (art. 6, comma 4, d.l. n. 193/2016)”.
Infine, il Messaggio dell'Istituto di previdenza rammenta che, “relativamente ai crediti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, risultava già attivata una rateazione presso gli Agenti della Riscossione, continua ad essere riconosciuta la regolarità contributiva fino a eventuale revoca della dilazione concessa”.
Leggi anche: “Inps: rottamazione non sufficiente per il DURC”