È in via di definizione un'apposita disposizione per risolvere le criticità relative ai rapporti tra la procedura di definizione agevolata delle cartelle emesse dall'Agente di riscossione e la normativa vigente che regola i presupposti per il rilascio del Durc (Documento unico di regolarità contributiva).
Lo ha annunciato il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Luigi Bobba, nella sua risposta il 30 marzo scorso, in commissione Lavoro della Camera, a una interrogazione (5-10509 Menorello) in merito al rilascio del Durc nei casi di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge n.193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 225 del 2016.
Nell'interrogazione è stato evidenziato che la presentazione della dichiarazione di adesione non consente al dichiarante, fino al pagamento della prima rata delle somme dovute per la definizione (in scadenza nel prossimo mese di luglio), di ottenere dall'Inps e dall'Inail il documento unico di regolarità contributiva, indispensabile per concorrere alle procedure di evidenza pubblica per la fornitura di beni e servizi alle Pubbliche amministrazioni.
A causa del mancato raccordo tra la normativa fiscale e previdenziale, molte imprese, che hanno debiti previdenziali anche di modesta entità, potrebbero decidere di non aderire, non trovandolo conveniente, all'istituto della cosiddetta rottamazione delle cartelle recentemente introdotto.
L'interrogazione ha inoltre chiesto chiarimenti sulle somme eventualmente da corrispondere a titolo di interessi per ottenere la definizione agevolata dei carichi di natura previdenziale e quali iniziative intendano adottare per risolvere le problematiche esposte e assicurare così la realizzazione del gettito atteso dalla definizione in parola.
In proposito, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il sottosegretario Bobba ha osservato in via preliminare che “la regolarità contributiva ai fini del rilascio del Durc sussiste anche in caso di rateizzazioni concesse dall'Inps, dall'Inail o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti.
Infatti, in base alla vigente prassi applicativa, il presupposto per il rilascio del DURC al soggetto che ha presentato istanza di rateizzazione, si realizza al momento del pagamento della prima rata del piano di ammortamento trasmesso dall'agente della riscossione, cioè allorché tale soggetto manifesti l'effettiva volontà di adempiere allo stesso piano e saldare, seppure in forma dilazionata, il suo debito.
Del resto, nel procedimento di dilazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, la scadenza della prima rata è, di regola, fissata entro un breve termine dall'emanazione del provvedimento di accoglimento che, a sua volta, viene emanato in un ristretto arco temporale dalla data di presentazione dell'istanza.
In base alle nuove disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 193 del 2016, il termine del primo o unico versamento dovuto per la definizione agevolata deve necessariamente ricadere, per espressa indicazione del legislatore, nel mese di luglio 2017, indipendentemente dal momento in cui la dichiarazione di adesione viene prodotta.
Ciò, evidentemente, in funzione della complessità degli interventi procedurali e organizzativi necessari alla gestione della definizione, tenendo conto anche della platea molto ampia dei debitori potenzialmente interessati e della numerosità dei carichi definibili”.
Il sottosegretario ha poi segnalato che, “nella seduta di venerdì 24 marzo 2017 il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge che, allo scopo di favorire ulteriormente l'adesione dei cittadini interessati all'istituto definitorio in argomento, ha prorogato, dal 31 marzo al 21 aprile 2017, il termine entro il quale i debitori potranno presentare la dichiarazione di adesione alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, di cui al citato articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016”.
Inoltre, Bobba ha annunciato che, “d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è in corso di definizione un'apposita disposizione, da inserire nel primo veicolo normativo utile, che si propone di risolvere le criticità evidenziate dall'onorevole interrogante in merito ai rapporti tra la procedura di definizione agevolata delle cartelle emesse dall'Agente di riscossione e la normativa attualmente vigente che regola i presupposti per il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva”.
Per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti circa l'individuazione delle somme da pagare a titolo di interessi per definire i carichi di natura previdenziale, e in particolare circa il trattamento da riservare alle sanzioni civili accessorie per omesso o ritardato versamento contributivo, il sottosegretario ha precisato che “la lettera della norma che introduce il nuovo istituto della definizione agevolata prevede che ai fini dell'estinzione del debito non vadano corrisposte «sanzioni» senza distinguere tra sanzioni amministrative, tributarie o civili quali sono quelli in argomento che integrano una quota risarcitoria prevista dalla legge per il mancato pagamento dei debiti contributivi.
Tenuto conto della diversa struttura degli obblighi tributari e previdenziali con particolare riferimento agli accessori del debito, deve precisarsi che, ai fini della definizione agevolata di cui si discute, non sembra debbano ritenersi incluse nel novero delle somme dovute le somme aggiuntive irrogate al contribuente per l'omesso o ritardato versamento dei contributi o premi previdenziali ai sensi dell'articolo 116, comma 8, lettere a) e b) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, come ribadito dalle Sezioni unite della Cassazione nella sentenza n. 5076 del 11 marzo 2015, sono da qualificarsi alla stregua di «sanzioni civili»”.