Il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 – la cosiddetta “manovrina correttiva” pubblicata sul supplemento ordinario n. 20/L alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile - dispone che in caso di rottamazione di cartelle esattoriali relative ad omessi versamenti di contributi, il rilascio del DURC positivo si ottiene a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.
Pertanto tutti coloro che hanno fatto richiesta di rottamazione entro lo scorso 21 aprile, qualora richiesto, vedranno il rilascio da subito del DURC positivo senza attendere il pagamento della prima rata o dell’unica rata relativa al piano di rottamazione che sarà approvato.
La norma sottolinea anche che in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate previste dal procedimento di definizione agevolata, tutti i DURC rilasciati sono annullati dagli Enti preposti alla verifica.
CIRCOLARE INPS. In proposito, l'Inps ha pubblicato la circolare n. 80 del 2 maggio 2017, che fornisce indicazioni in merito alla disciplina introdotta dall’art. 54 del d.l. n. 50 del 24 aprile 2017 in materia di verifica della regolarità contributiva in presenza di dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all’art. 6 del d.l. n. 193 del 22 ottobre 2016.
Nelle istruzioni operative la circolare stabilisce che “a far data dal 24 aprile 2017, nel caso in cui per i debiti nei confronti dell’Inps affidati all’Agente della Riscossione il debitore abbia presentato entro il 21 aprile 2017 dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall’articolo 6 del d.l. n. 193/2016, la procedura Durc On Line, fermi gli ulteriori requisiti di regolarità contributiva previsti dall’articolo 3 del DM 30 gennaio 2015, fornirà in automatico un esito di regolarità”.
CIRCOLARE INAIL. Sul tema anche l'Inail ha emanato la circolare n. 18 del 28 aprile 2017, che dispone nelle istruzioni operative che “a far data dal 24 aprile 2017, nel caso in cui per i debiti nei confronti dell’Inail iscritti a ruolo, a seguito di invito a regolarizzare si accerti che il debitore abbia presentato entro il 21 aprile 2017 all’agente della riscossione la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall’articolo 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, le Sedi attesteranno la regolarità contributiva.
Resta fermo che per i restanti debiti devono sussistere i requisiti di regolarità contributiva previsti dall’articolo 3 del decreto interministeriale 30 gennaio 2015.
Una volta scaduto il termine dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, per i debiti contributivi iscritti a ruolo oggetto della definizione stessa, la regolarità contributiva è attestata se l’agente della riscossione ne comunica il regolare versamento.
Gli adeguamenti procedurali interni che consentiranno di evidenziare le regolarità contributive attestate ai sensi dell’articolo 54 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, al fine del successivo annullamento in caso di eventuale inadempimento delle rate, sono in corso di realizzazione.
Nell’attesa le Sedi devono tenere evidenza dei casi suddetti.
Sono altresì in corso gli adeguamenti procedurali interni per l’acquisizione dall’agente della riscossione delle informazioni riguardanti i carichi oggetto di definizione agevolata e il regolare versamento delle rate.
Nelle more le Sedi acquisiranno le suddette informazioni direttamente dall’agente della riscossione nell’ambito dell’istruttoria per il rilascio della regolarità contributiva”.
In allegato le circolari Inps e Inail
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