“Nelle more dell'emanazione del Decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'art. 4 del D.L. n. 34/2014 (conv. da L. n. 78/2014), in relazione ai “lavori edili per i soggetti privati”, la validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) è di 90 giorni, stante la previsione di cui all'art. 31, commi 5 e 8 sexies, del D.L. n. 69/2013 (conv. da L. n. 98/2013), secondo i quali l'estensione della validità del DURC anche per i predetti lavori a 120 giorni ha effetto solo fino al 31 dicembre 2014”.
Lo ha precisato il ministero del Lavoro con la nota n. 3899 del 5 marzo 2015, emanata per rispondere alle richieste di chiarimento pervenute dagli Istituti Inps, Inail e Cnce, in merito alla durata del Durc in relazione ai lavori edili per i soggetti privati.
Fino al 31 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 31 del decreto Fare (D.L. n. 69/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 98/2013), la validità di 120 giorni del Durc dal rilascio si applicava anche ai lavori edili per i soggetti privati. Ora invece, per i Durc per i lavori privati rilasciati a partire dal 1° gennaio 2015, la durata di validità è tornata a 90 giorni, mentre resta a 120 giorni per il Durc per i lavori pubblici. Ciò in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 4 comma 2 della legge sui contratti a termine (legge n. 78/2014 di conversione del decreto legge n. 34/2014), decreto (in ritardo) che ridefinirà i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica stessa, e introdurrà il Durc telematico (e confermerà la validità a 120 giorni).
Pertanto, anche se riportano erroneamente ancora una durata di 120 giorni, i Durc per i lavori privati rilasciati dallo scorso 1° gennaio in realtà valgono solamente 90 giorni, poiché come detto l’estensione a 120 giorni ha operato solo fino al 31 dicembre 2014.