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Durc: indicazioni nel Decreto Rilancio convertito in legge e nel Decreto-legge Semplificazioni

Chiarimenti dalla Commissione nazionale paritetica per le casse edili (Cnce)

martedì 28 luglio 2020 - Redazione Build News

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È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020, la Legge n. 77/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. DL Rilancio recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19».

La Commissione nazionale paritetica per le casse edili (Cnce) segnala, nella nota del 24 luglio 2020, che la legge di conversione apporta, tra le altre modifiche, la soppressione del comma 1 dell'art. 81, così come formulato nel DL Rilancio che prevedeva, (cfr. Comunicazione CNCE n. 722 del 21 maggio scorso) la modifica dell'art 103, 2° comma, del D.L. Cura Italia, sancendo l'esclusione del Durc dalle certificazioni (in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020) che conservano la validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. L'art. 81, co. 1, del D.L. 34/2020 prevede: "All'articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte infine le seguenti parole: ", ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020" - L'art. 103, co. 2 del D.L. 18/2020 prevede: Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la lorvalidità, per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

1. L'art. 81, co. 1, del D.L. 34/2020 prevede: "All'articolo 103, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono aggiunte infine le seguenti parole: ", ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020" - L'art. 103, co. 2 del D.L. 18/2020 prevede: Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la lorvalidità, per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Pertanto, in mancanza di specifiche ulteriori anche a seguito delle azioni che stanno intraprendendo le parti sociali, con l'abrogazione operata in sede di conversione in legge del DL Rilancio, anche il Durc rientra tra i certificati che, se aventi scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio del 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (allo stato attuale 29 ottobre 2020).

Si rappresenta, inoltre, che il D.L. n. 76/2020, c.d. Decreto Semplificazioni ha introdotto all'art. 8, co. 10 la seguente disposizione: "10. In ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal presente decreto, è richiesto di produrre documenti unici di regolarità contributiva di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero di indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva ovvero il possesso dei predetti documenti unici, non si applicano le disposizioni dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, relative alla proroga oltre la data del 31 luglio 2020 della validità dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020", introducendo quindi l'esclusione dalla possibilità di utilizzare i Durc prorogati nelle fattispecie inerenti i contratti pubblici indicate nella suddetta norma. In tali casi, pertanto, dovrà procedersi alla richiesta di Durc secondo le ordinarie modalità di cui al DM 30 gennaio 2015.

L'Inps e l'Inail hanno provveduto, nelle scorse ore, ad aggiornare i propri siti istituzionali alla sezione Durc, inserendo un banner che fa riferimento alle modifiche normative sopra indicate.

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