Se non è stato assegnato il termine di 15 giorni per la regolarizzazione, il Durc (documento unico di regolarità contributiva) negativo è viziato e non legittima l'esclusione dalla gara dell'impresa a cui esso è riferito.
È quanto sostiene il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 781/2015 depositata il 16 febbraio.
TERMINE DI 15 GIORNI. Il Durc, ricorda Palazzo Spada, è rilasciato dalle Casse Edili, ex art. 2, comma 2, del d.m. del Ministero del Lavoro del 24 ottobre 2007, previa convenzione con l’Inps e l’Inail. Prima della emissione o dell'annullamento del documento già rilasciato, ai sensi dell’art. 7, comma 3, di detto d.m., in mancanza dei requisiti di regolarità contributiva, “invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni”.
Anche il d.l. n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, in l. n. 98 del 2013, all’art. 31, comma 8, stabilisce che “Ai fini della verifica per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio di tale documento gli Enti preposti al rilascio, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato, invitano l'interessato, mediante posta elettronica certificata o con lo stesso mezzo per il tramite del consulente del lavoro ovvero degli altri soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni, indicando analiticamente le cause della irregolarità”.
Quindi, osserva il Consiglio di Stato, nella vigenza di detto d.l. “il requisito deve sussistere al momento di scadenza del termine di quindici giorni assegnato dall'ente previdenziale per la regolarizzazione della posizione contributiva. In assenza della assegnazione di tale termine, il DURC negativo di cui trattasi era irrimediabilmente viziato ed era quindi inidoneo a comportare la esclusione della impresa cui è relativo, in quanto la violazione non poteva ritenersi definitivamente accertata, anche perché, nelle more, era stato spontaneamente effettuato dall’impresa il pagamento di quanto dovuto; non si verteva, quindi, in materia di sindacabilità del suo contenuto da parte della stazione appaltante”.