Il sistema normativo “prevede una certificazione attestante la sussistenza di un credito verso le amministrazioni, che legittima il rilascio del Durc “positivo” anche alla impresa che, sotto il profilo previdenziale, verserebbe in situazione debitoria e, quindi, irregolare: la condizione perché tutto ciò avvenga, riposa nell’iniziativa della parte imprenditrice, diretta ad ottenere la certificazione del credito”.
Così il Consiglio di Stato, sezione quarta, con la sentenza 1769/2015 depositata il 7 aprile.
Il sistema normativo di cui parla Palazzo Spada consiste nel comma 5 dell’art. 13 bis del. d.L. 7-5-2012 n. 52, nel testo modificato dall’art. 31, comma 1, del decreto Fare (D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98) e nel d .M. 13 marzo 2013.
LA STAZIONE APPALTANTE NON PUÒ DISAPPLICARE IL DURC NEMMENO IN SEDE GIUDIZIALE. Il Consiglio di Stato conferma che qualora l'impresa che versa in una situazione debitoria non ottenga la certificazione dell’asserito credito vantato, non può che essere destinataria di un Durc irregolare (negativo), e di esso l’Amministrazione non può non tenere conto. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva, ribadisce Palazzo Spada, non è “disapplicabile” dalla stazione appaltante, neppure in sede giudiziale.