L'impresa con un Durc (documento unico di regolarità contributiva) negativo deve essere esclusa dalla gara d'appalto, anche se successivamente l'irregolarità contributiva è stata sanata. Non importa che l'importo mancante sia stato versato al momento dell'aggiudicazione: va considerato solo il termine di partecipazione alla gara.
Così si è pronunciata la Corte di giustizia europea nella sentenza 10 novembre 2016 causa C-199/15 (IN ALLEGATO).
La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata dal Consiglio di Stato nell’ambito di una controversia tra, da un lato, il consorzio Ciclat Soc. coop. e, dall’altro, la Consip SpA e l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in merito a una procedura di aggiudicazione per la fornitura di servizi di pulizia e di altri servizi di manutenzione degli immobili, degli istituti scolastici e dei centri di formazione della Pubblica amministrazione.
Il Consiglio di Stato ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se l’articolo 45 della direttiva 2004/18, letto anche alla luce del principio di ragionevolezza, nonché gli articoli 49, 56 del TFUE, ostino ad una normativa nazionale che, nell’ambito di una procedura d’appalto sopra soglia, consenta la richiesta d’ufficio della certificazione formata dagli istituti previdenziali (DURC) ed obblighi la stazione appaltante a considerare ostativa una certificazione dalla quale si evince una violazione contributiva pregressa ed in particolare sussistente al momento della partecipazione, tuttavia non conosciuta dall’operatore economico – il quale ha partecipato in forza di un DURC positivo in corso di validità – e comunque non più sussistente al momento dell’aggiudicazione o della verifica d’ufficio».
Nella sentenza la Corte Ue ha chiarito che l’articolo 45 della direttiva 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che obbliga l’amministrazione aggiudicatrice a considerare quale motivo di esclusione una violazione in materia di versamento di contributi previdenziali ed assistenziali risultante da un certificato richiesto d’ufficio dall’amministrazione aggiudicatrice e rilasciato dagli istituti previdenziali, qualora tale violazione sussistesse alla data della partecipazione ad una gara d’appalto, anche se non sussisteva più alla data dell’aggiudicazione o della verifica d’ufficio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice.