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DURC online, pubblicata circolare con le indicazioni operative

A seguito della pubblicazione del D.M. 23 febbraio 2016 che introduce modifiche al decreto 30 gennaio 2015

mercoledì 2 novembre 2016 - Redazione Build News

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Con la circolare n. 38 del 2 novembre 2016, la Direzione generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro fornisce indicazioni operative a seguito della pubblicazione del D.M. 23 febbraio 2016 – LEGGI TUTTO - che introduce modifiche al decreto 30 gennaio 2015 «Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva» (DURC).

Le modifiche hanno riguardato soltanto due articoli del Decreto: l’articolo 2 che definisce l’ambito soggettivo ed oggettivo della verifica e l’articolo 5 che detta regola specifiche per le imprese sottoposte a procedure concorsuali.

Art. 2 (Verifica di regolarità contributiva). Con specifico riferimento all’art. 2, il D.M. modifica il comma 1, specificando che la verifica da parte delle Casse edili debba essere effettuata non solo nei confronti delle “imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore dell’industria o dell’artigianato per l’attività edilizia” come già previsto, ma anche “per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative”.

Va premesso, infatti, che l’iscrizione presso le Casse edili ed il relativo obbligo di versamento contributivo spetta a tutte le imprese che applicano il CCNL dell’edilizia.

Al riguardo questo Ministero ha già specificato nella circolare n. 5/2008 e nella risposta ad interpello n. 54/2008 che sussiste l’obbligo di iscrizione alle Casse edili per le aziende che applicano il contratto collettivo nazionale del settore edile nonché nel caso di “esplicita o implicita adesione allo stesso ad opera delle parti individuali del rapporto di lavoro”.

Ciò posto, le modifiche apportate sono volte a chiarire l’ambito di intervento delle Casse edili in tutti i casi in cui non vi sia coincidenza tra la classificazione delle aziende ai fini previdenziali – effettuata dall’Istituto, indipendentemente dal contratto collettivo applicato, ai sensi della L. n. 88/1989 – e la effettiva applicazione del CCNL del settore edile.

Al fine di evitare, quindi, che il riscontro sulla regolarità contributiva venga omesso in relazione ai versamenti dovuti alla Cassa edile da parte di quelle imprese che, benché classificate in settore diverso dall’edilizia, applicano il relativo contratto, si è specificato che la verifica riguarda anche queste ultime.

Art. 5 (Procedure concorsuali). In relazione all’art. 5 le modifiche introdotte riguardano i commi 2 e 3.

Le disposizioni in argomento già riconoscevano all’impresa in fallimento (comma 2) e all’impresa in amministrazione straordinaria ai sensi del D.Lgs. n. 270/1999 (comma 3) una condizione di regolarità relativamente agli obblighi contributivi scaduti, rispettivamente, prima dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio e della dichiarazione di apertura della procedura.

Le modifiche apportate sono volte ad estendere l’ambito di applicazione della predetta condizione di regolarità anche a quelle imprese ammesse alla procedura di liquidazione coatta amministrativa (comma 2) e alle imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria prevista per il risanamento delle grandi imprese in crisi di cui al D.L. n. 347/2003 (conv. da L. n. 39/2004).

Per altro verso, il D.M. non contempla più tra i requisiti necessari per il configurarsi di tale condizione di regolarità, l’avvenuta insinuazione al passivo da parte degli Enti previdenziali, con la conseguenza che l’impresa va considerata regolare per il solo fatto che gli obblighi contributivi siano scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio (comma 2) o alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria (comma 3).

La previsione normativa di una situazione di regolarità risulta, pertanto, preordinata proprio alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale, anche nella prospettiva di un possibile ritorno in bonis dell’impresa.

In caso contrario, infatti, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa sarebbe verosimilmente vanificata, in quanto l’impresa non sarebbe nelle condizioni di ottenere il DURC a causa di una condizione di irregolarità che è in re ipsa, in quanto insita nella stessa condizione di insolvenza.

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