Novità in materia di DURC. L’Inps ha implementato la procedura di verifica per evitare che ci siano soluzioni di continuità tra un periodo e l'altro. Questo è uno dei risultati del tavolo tecnico aperto fra la Direzione Centrale Inps e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro che ha sollecitato l’Istituto ad implementare la procedura di Verifica Amministrativa (VERA). Attraverso un cruscotto dedicato agli intermediari, sarà possibile verificare in qualsiasi momento la regolarità dell'azienda, simulando in pratica gli effetti di un DURC online.
Inoltre, è stata chiarita anche la procedura da seguire per chiedere l’annullamento di un DURC negativo ma emesso illegittimamente. L’istruttoria per il rilascio ha una durata massima di 30 giorni però capita spesso che, nonostante la presenza di tutti gli elementi utili al rilascio, il DURC risulti negativo. Di fronte ad elementi certi che dimostrino il contrario, è possibile richiedere l'annullamento di un DURC negativo già emesso.
Dal tavolo di confronto è stato annunciato che a breve le sedi territoriali disporranno di questa nuova procedura attraverso la quale sarà possibile richiedere tale annullamento, nelle more potrà essere attivato attraverso una richiesta alla Direzione Centrale, sempre per il tramite della sede provinciale. Per superare le difficoltà di gestione dei semafori ai fini della regolarità contributiva, inoltre, verrà introdotta, in sostituzione, la dichiarazione preventiva delle agevolazioni (DPA). In pratica la verifica del requisito di regolarità per poter usufruire delle agevolazioni, diventerà preventiva. Mediante un link nel cassetto, si attiverà questa nuova procedura che, in pratica, avrà la stessa funzionalità del DURC on line. Ottenuto il via libera, per quattro mesi sarà possibile conguagliare le agevolazioni. L'operazione dovrà essere ripetuta ogni quattro mesi e dunque tre volte l'anno. Non si tratterà comunque di un obbligo, perché la mancata esecuzione della DPA, non produrrà un errore bloccante per l'invio dell'UniEMens.