È in vigore dal 25 dicembre scorso la Legge 19 dicembre 2019, n. 157 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”.
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.301 del 24 dicembre, questa conversione in legge del Decreto Fiscale, collegato alla Legge di Bilancio 2020, è stata approvata in via definitiva dal Senato il 17 dicembre.
RITENUTE APPALTI. A seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, è stato sostituito l'articolo 4, che reca misure di contrasto all'omesso versamento delle ritenute. Il committente deve richiedere all'impresa appaltatrice copia del versamento delle ritenute a fini di riscontro; nel caso di mancata trasmissione o nel caso risultino omessi o insufficienti versamenti deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati.
REVERSE CHARGE. Si estende l'inversione contabile in materia di Iva - reverse charge - alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, che vengono svolti con il prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente e con l'utilizzo di beni strumentali di sua proprietà.
COMPENSAZIONI FISCALI CON TEMPI ALLUNGATI. L'articolo 3, modificato dalla Camera dei deputati, per rafforzare gli strumenti per il contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24, consente di compensare per importi superiori a 5.000 euro annui solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito.
Inoltre, si estende l’obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione, e si introduce una specifica disciplina sanzionatoria.
Sono stati modificati gli importi e la natura delle sanzioni per mancata esecuzione di deleghe di pagamento: in luogo dell’importo fisso, previsto dal testo originario del decreto-legge (pari a 1.000 euro per ogni delega non eseguita), con le modifiche apportate dalla Camera si applica una sanzione parzialmente proporzionale: 5 per cento dell'importo fino a 5.000 euro e a 250 euro per importi superiori a 5.000 per ciascuna delega non eseguita.
Le nuove disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 (LEGGI TUTTO).
NO SANZIONI POS. È stato soppresso l'articolo 23 che introduceva sanzioni amministrative per la violazione dell'obbligo di POS per commercianti e professionisti.
COMPENSAZIONE CARTELLE CREDITI PA. Inoltre, si estende al 2019 e al 2020 la possibilità di compensare le cartelle esattoriali coi crediti delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione, e si riducono gli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di tutti i tributi (articolo 37).
INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI NELLA RETE FERROVIARIA. Si autorizza la spesa di 460 milioni di euro per investimenti infrastrutturali nella rete ferroviaria nazionale (comma 1-bis dell'articolo 40).
OTTO PER MILLE PER L'EDILIZIA SCOLASTICA. Inoltre si redistribuiscono le risorse dell'otto per mille per l'edilizia scolastica tra Nord, Centro e Sud e si consente ai contribuenti di destinare l'otto per mille a una specifica tipologia di intervento (articolo 46-bis).
FONDO DI GARANZIA PER LE PMI. Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è rifinanziato di 670 milioni di euro per l'anno 2019 (articolo 41).
FONDO PER LE EMERGENZE NAZIONALI. L'articolo 58-septies incrementa di 40 milioni di euro il Fondo per le emergenze nazionali, al fine di fronteggiare le emergenze connesse con gli eccezionali eventi meteorologici occorsi nei mesi di ottobre e novembre in diverse regioni del territorio nazionale.
FONDO UNICO PER L'EDILIZIA SCOLASTICA. L'articolo 58- octies istituisce un'apposita sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica per la messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici scolastici pubblici.
TASSA AUTOMOBILISTICA. Si prevede l'obbligo di pagamento della tassa automobilistica con la piattaforma pagoPA, a decorrere dal 1° gennaio 2020.
In allegato la Legge n. 157/2019
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