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È in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto-legge contro caro bollette

Pubblicato il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 con misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali

venerdì 31 marzo 2023 - Redazione Build News

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È pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, recante “Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonche' in materia di salute e adempimenti fiscali”.


In vigore da oggi 31 marzo 2023, il provvedimento introduce misure a sostegno di famiglie e imprese contro il caro bollette e interventi in favore del settore sanitario per un ammontare complessivo di risorse stanziate nel provvedimento pari a 4,9 miliardi di euro.


Le misure a sostegno di famiglie e imprese contro caro energia sono state ridisegnate su base trimestrale tenendo conto sia dell’andamento dei prezzi dell’energia, sia dell'obiettivo di favorire il risparmio energetico.


Iva al 5% per il gas


Per il gas è confermata nel prossimo trimestre (1 aprile - 30 giugno 2023) la riduzione dell’Iva al 5% e l’azzeramento degli oneri di sistema. Prorogata anche l’aliquota Iva ridotta al 5% per il teleriscaldamento e per l’energia prodotta con il gas metano. In considerazione della riduzione dei prezzi del gas naturale all’ingrosso il contributo introdotto a favore dei consumatori fino a 5.000 metri cubi è confermato solo per il mese di aprile e sarà in misura ridotta (pari al 35% del valore applicato nel trimestre precedente).


Bonus sociale


A sostegno delle famiglie è stato prorogato fino al 30 giugno il bonus sociale, lo sconto sulle bollette di luce e gas per le famiglie con Isee fino a 15mila euro.


Contributo per spese riscaldamento


La novità introdotta con il decreto riguarda il nuovo incentivo al risparmio energetico per tutti i cittadini, senza limiti di reddito, che a partire dal prossimo 1 ottobre al 31 dicembre 2023 avranno un contributo a compensazione delle spese di riscaldamento, i cui criteri per l'assegnazione verranno definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Inoltre, l'Arera determinerà le modalità applicative e la misura del contributo che verrà erogato, in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche.


Credito d'imposta per le imprese


Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il II trimestre 2023.

Le imprese potranno invece continuare a beneficiare fino al 30 giugno dei crediti d’imposta al 20% e al 10% se nel primo trimestre del 2023 hanno registrato un incremento del prezzo delle bollette di luce e gas superiore al 30% rispetto al primo trimestre del 2019.


Agevolazione per imprese agricole


Per l’anno di imposta 2022 agli imprenditori agricoli che producono e cedono energia fotovoltaica è garantita, per la componente riconducibile all'energia ceduta, un regime di tassazione più favorevole basato sul minor valore tra il prezzo medio di cessione dell’energia elettrica, determinato dall'ARERA e il valore di 120 euro/MWh.


Salute


Nel decreto il governo è inoltre intervenuto in materia di salute, stanziando circa 1 miliardo di euro in favore di Regioni e Province autonome per limitare l’impatto del payback dei dispositivi medici sulle aziende del settore.


Fisco


In materia fiscale, riguardo alle scadenze introdotte con la legge di bilancio sono stati ricalendarizzati dal 31 marzo al 31 ottobre 2023 i termini di pagamento della prima rata per regolarizzare le violazioni di natura formale commesse fino al 31 ottobre 2022. Prorogati rispettivamente al 30 settembre 2023, al 31 ottobre 2023 e al 30 novembre 2023 i termini per il pagamento della prima, della seconda e della terza rata per il ravvedimento speciale sulle dichiarazioni validamente presentate per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti.

Previste cause speciali di non punibilità di alcuni reati tributari (omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150.000 euro per annualità, omesso versamento di IVA di importo superiore a 250.000 euro per annualità, indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro), in particolare quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità previste.

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