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È in Gazzetta Ufficiale la Legge delega che riscrive il Codice Appalti. Entrerà in vigore il 9 luglio

Il Ministro Giovannini: “Proporrò al Parlamento di considerare la possibilità di un'entrata in vigore del nuovo Codice non tutta insieme, ma scaglionata per parti”

lunedì 27 giugno 2022 - Redazione Build News

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Entrerà in vigore il 9 luglio prossimo la Legge 21 giugno 2022, n. 78 Delega al Governo in materia di contratti pubblici”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno scorso.

Approvata in via definitiva dal Senato il 14 giugno (LEGGI TUTTO), questa Legge – IN ALLEGATO - delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore, uno o piu' decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.

PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto di una serie di principi e criteri direttivi, tra cui l'introduzione del divieto di prestazione gratuita delle attività professionali, salvo che in casi eccezionali e previa adeguata motivazione (LEGGI TUTTO).

I DECRETI LEGISLATIVI. I decreti legislativi abrogano espressamente tutte le disposizioni oggetto di riordino e comunque quelle con essi incompatibili e recano le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle disposizioni non abrogate o non modificate, nonché le necessarie disposizioni transitorie e finali.

I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con i Ministri competenti e previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Gli schemi di ciascun decreto legislativo sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi specificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro dieci giorni dall'assegnazione; decorso tale termine il decreto legislativo puo' essere comunque emanato. Ove il Governo, nell'attuazione della delega, intenda esercitare la facolta' di cui all'articolo 14, numero 2°, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, il Consiglio di Stato si avvale, al fine della stesura dell'articolato normativo, di magistrati di tribunale amministrativo regionale, di esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attivita' a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non e' acquisito il parere dello stesso. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo puo' apportarvi le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

I decreti legislativi sono adottati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi stessi sono adottati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi di cui alla presente legge nel rispetto delle disposizioni contenute nei rispettivi statuti e nelle relative norme di attuazione.

GIOVANNINI: PROPORRÒ AL PARLAMENTO ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE NON TUTTA INSIEME, MA SCAGLIONATA PER PARTI. “Non abbiamo bisogno di uno shock regolatorio che crei un nuovo blocco del settore, proprio ora che attuiamo il Pnrr e nel momento in cui i dati record delle aggiudicazioni del 2021(40 miliardi) e del 1° trimestre 2022 ci dicono che il sistema ha pienamente assorbito le correzioni normative intervenute. Per questo proporrò al Parlamento, con cui siamo in dialogo costante, di considerare la possibilità di un'entrata in vigore non tutta insieme del nuovo Codice, ma scaglionata per parti”, ha dichiarato il ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, nell'intervista rilasciata al “Il Sole 24 Ore” dal titolo: “Codice appalti in vigore per parti, stabilizzerà le innovazioni del Pnrr” di Giorgio Santilli. “La legge delega, sulla quale ha lavorato intensamente la viceministra Bellanova, che vorrei ringraziare, prevedendo uno o più decreti legislativi, ci dà questa possibilità. Ovviamente, sempre nel rispetto del metodo di cui abbiamo detto, questo dialogo sarà costante anche con le categorie economiche. Il Consiglio di Stato ora svolgerà un lavoro prezioso nel mettere a punto il testo del nuovo Codice, ma poi serve un percorso per la tempistica di attuazione da concordare con il Parlamento”, ha aggiunto Giovannini.

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