È sulla Gazzetta ufficiale n.140 di ieri 17 giugno la Legge 14 giugno 2019, n. 55 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”.
Si tratta della Legge “Sblocca-cantieri” approvata in via definitiva dalla Camera lo scorso 13 giugno. Ma per rendere concreto l’obiettivo del provvedimento di rilanciare cantieri e investimenti, serviranno ancora, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ben 27 provvedimenti attuativi.
La Legge Sblocca-cantieri – IN ALLEGATO - è in vigore da oggi 18 giugno 2019.
La principale novità in tema di appalti – sottolinea Anaepa Confartigianato - è l’emanazione - entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa disposizione ovvero entro il 16 ottobre 2019 - di un regolamento unico che andrà a sostituire ‘soft law’ e linee guida dell’ANAC e che recherà in particolare, disposizioni su: a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento; b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto; c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali; d) procedure di affidamento e realizzazione dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie; e) direzione dei lavori e dell'esecuzione; f) esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture, contabilità, sospensioni e penali; g) collaudo e verifica di conformità; h) affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e relativi requisiti degli operatori economici; i) lavori riguardanti i beni culturali.
Nelle more dell’emanazione del regolamento, continueranno ad essere in vigore le linee guida e disposizioni precedenti sugli aspetti suddetti.
Tra le altre modifiche al Codice Appalti, è previsto fino al 2020 che l'affidamento del subappalto non potrà superare il 40% (limite abbassato dal 50% previsto dal testo originale del decreto che lo aumentava rispetto al 30% attuale) dell'importo complessivo del contratto di lavori. Spetterà alla Stazione Appaltante indicare nel bando per ogni gara la quota di lavoro o servizi subappaltabili e non sarà obbligatorio indicare la terna dei subappaltatori già dalla fase di offerta.
Cambiano poi gli importi per l’affidamento dei lavori: tra i 40 e i 150 mila euro è previsto l’affidamento diretto previa consultazione di tre operatori; mentre tra i 150 mila e i 350 si prevede una procedura negoziata con la consultazione di almeno 10 operatori, che diventano 15 fino a un milione. Al di sopra del milione scatta per i lavori l'obbligo di procedura ordinaria, aperta. Mentre fino a 40 mila euro resta l’affidamento diretto.
Per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione, viene meno l'obbligo di affidare i lavori di importo fino a 5,5 milioni di euro (soglia comunitaria), secondo il criterio del massimo ribasso. La Stazione Appaltante potrà scegliere in autonomia e, nel caso in cui scelga un criterio diverso da quello del prezzo, non dovrà fornire nessuna giustificazione.
Nel provvedimento sono contenute altresì varie misure di rilievo per il comparto dell’edilizia, oltre le modifiche al Codice, come la sospensione fino al 20 dicembre 2020 l'obbligo per i Comuni non capoluogo di bandire gare attraverso le stazioni appaltanti, centrali di committenza o soggetti aggregatori qualificati. I comuni avranno più tempo invece per la messa in sicurezza di edifici pubblici: è stato differito dal 15 maggio al 10 luglio il termine per iniziare l'esecuzione dei lavori per i piccoli comuni che abbiano avviato la progettazione degli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici.
In materia di semplificazione degli interventi strutturali in zone sismiche, il decreto, modificando il Testo Unico Edilizia snellisce le procedure di presentazione e deposito delle pratiche edilizie con l’eliminazione della trasmissione della denuncia di inizio di attività dallo sportello unico al competente ufficio tecnico regionale.
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