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È legge il Decreto Aiuti. Tutte le novità sul Superbonus 110% e la cessione del credito

Il Decreto Aiuti convertito in legge dal Parlamento contiene anche misure contro il caro-energia, per la liquidità e in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione

venerdì 15 luglio 2022 - Redazione Build News

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Ieri 14 luglio il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente, nel testo licenziato dalla Camera, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del Decreto Aiuti - decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

Il provvedimento, che è ora legge, sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

L’articolo 14 proroga di tre mesi il termine previsto per realizzare il 30 per cento dei lavori effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, soglia necessaria per avvalersi nel 2022 dell’applicazione della detrazione cd. Superbonus al 110 per cento. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (anziché 30 giugno 2022) siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

La norma precisa altresì che il conteggio del 30 per cento va riferito all’intervento nel suo complesso, comprensivo anche dei lavori non agevolati al 110 per cento.

La disposizione interviene anche sulla disciplina della cessione del credito, stabilendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo tenuto dalla Banca d'Italia, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti.

È dunque ampliata la platea degli “acquirenti finali” che possono acquistare dalla propria banca (o da altre società appartenenti al gruppo bancario) crediti d’imposta derivanti dal superbonus e dagli altri bonus edilizi: non più soltanto i “clienti professionali privati” correntisti della cedente o della capogruppo, ossia chi - secondo il Regolamento degli intermediari - “…possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume” (allegato 3, delibera Consob 16190/2007), cioè, ad esempio, banche, imprese e organismi di investimento, imprese di assicurazione, fondi pensione, investitori istituzionali, imprese di grandi dimensioni, bensì tutti i soggetti diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. In altre parole, i crediti sono ora cedibili a tutti i correntisti titolari di partita Iva, che, in ogni caso, non potranno cedere a loro volta le somme acquisite dalla banca. La novità si applica anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Aiuti”, fermo restando il limite massimo di cessioni stabilito dall’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), Dl 34/2020.

Il comma 3 dell’articolo 57 del provvedimento precisa che le nuove norme in materia di cedibilità del credito si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDURE AUTORIZZATIVE PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI. Istituito dal 1° gennaio 2023, a carico dei titolari di concessioni di impianti di fonti energetiche geotermiche, un contributo pari a 0,05 centesimi di euro per ogni kWt di energia elettrica prodotta dal campo geotermico della coltivazione, finalizzato alla realizzazione di progetti e interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni in cui si trovano le concessioni. Modalità di erogazione, ripartizione e utilizzo di tali risorse saranno definite da un decreto interministeriale, da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Aiuti”.

BONUS SOCIALE ENERGIA ELETTRICA E GAS. La rideterminazione per il terzo trimestre 2022, da parte dell’Arera, delle agevolazioni sulle tariffe per l’energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e della compensazione per la fornitura di gas naturale dovrà perseguire l’obiettivo di mantenere inalterata la spesa per i clienti agevolati rispetto al trimestre precedente.

I bonus sociali elettricità e gas spettano anche per il primo trimestre 2022, ma in relazione a tale periodo la soglia Isee da tenere a riferimento per il loro riconoscimento è quella in vigore prima (8.265 euro), più bassa dell’attuale fissata a 12mila euro. L’Arera dovrà predisporre una specifica comunicazione da allegare alle fatture per i clienti domestici, contenente le modalità per poter fruire dei bonus e i recapiti telefonici cui rivolgersi.

AZZERAMENTO DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA NEL SETTORE ELETTRICO PER IL TERZO TRIMESTRE 2022 (È IL CONTENUTO DELL’ARTICOLO 1 DELL’ABROGATO DL 80/2022). Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, sono annullate, anche per il terzo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, e alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

RIDUZIONE DELL’IVA E DEGLI ONERI GENERALI NEL SETTORE DEL GAS PER IL TERZO TRIMESTRE DELL’ANNO 2022 (È IL CONTENUTO DELL’ARTICOLO 2 DELL’ABROGATO DL 80/2022). Per continuare a contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l’Iva è ridotta al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022 (in caso di contabilizzazione basata su consumi stimati, l’aliquota agevolata si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sui consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, a quei mesi); l’Arera, per il terzo trimestre 2022, dovrà mantenere inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema in vigore nel secondo trimestre, riducendole ulteriormente, nel limite di 240 milioni di euro, soprattutto per gli scaglioni di consumo fino a 5mila metri cubi annui.

INCREMENTO DEI CREDITI D’IMPOSTA IN FAVORE DELLE IMPRESE PER L’ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE. Relativamente al bonus per le imprese non energivore dotate di contatori di potenza pari o superiore a 16,5 kW e a quello per l’acquisto di gas naturale da parte di imprese diverse da quelle “gasivore”, si prevede che, se l’impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri del 2022 si rifornisce dallo stesso venditore da cui si approvvigionava nel primo trimestre 2019, quest’ultimo, nei 60 giorni successivi alla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, deve inviargli, su richiesta, una comunicazione con il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare dell’agevolazione spettante per il secondo trimestre 2022. L’Arera, entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Aiuti”, dovrà definire il contenuto della comunicazione e le sanzioni per il mancato invio della comunicazione da parte del fornitore. La concessione dei bonus per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale deve avvenire nel rispetto delle norme europee in materia di aiuti di Stato in regime de minimis.

DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LIQUIDITÀ. Per consentire alle imprese, ai professionisti e agli altri contribuenti di sopperire a esigenze di liquidità, è stata modificata la disciplina relativa alla dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo (articolo 19, Dpr 602/1973). Per le richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “decreto Aiuti”: è innalzato a 120mila euro l’importo di ogni singola istanza in relazione alla quale il contribuente può chiedere la dilazione senza dover documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica (la norma previgente concedeva tale possibilità per debiti iscritti a ruolo di importo sino a 60mila euro); passa da 5 a 8 il numero delle rate, anche non consecutive, il cui mancato pagamento determina la decadenza dal beneficio della dilazione. Se si verifica tale circostanza, non si potrà richiedere una nuova dilazione per lo stesso carico (fino a oggi, era possibile previo pagamento di tutte le rate scadute), ma soltanto per eventuali altri ruoli diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza. Nell’ipotesi di decadenza riferita a richieste presentate prima del “decreto Aiuti”, il carico è nuovamente rateizzabile se il debitore paga per intero le rate scadute.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPENSAZIONE DEI CREDITI MATURATI DALLE IMPRESE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Estesa la platea dei soggetti che possono compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo (articolo 28-quater, Dpr 602/1973): tale facoltà è riconosciuta, oltre che nel caso di somministrazione, forniture e appalti, anche per i crediti derivanti da prestazioni professionali (è abrogata, di conseguenza, la norma – articolo 12, comma 7-bis, Dl 145/2013 – che rimandava a un decreto ministeriale la disciplina della materia). La disposizione si applica anche alle somme contenute nei carichi affidati all’agente della riscossione dopo il 30 settembre 2013 e, in ogni caso, entro il 31 dicembre del secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.

Fonti: Fisco Oggi e Dossier dei Servizi Studi del Senato e della Camera

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