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È legge il decreto terremoto: tutte le misure

Approvata definitivamente dalla Camera la legge di conversione del decreto legge n. 189/2016

mercoledì 14 dicembre 2016 - Redazione Build News

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Via libera definitivo dalla Camera dei Deputati al 'decreto terremoto' (decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016), già approvato dal Senato, che con il voto finale di oggi diventa legge.

Il provvedimento è stato adottato al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dal sisma del 24 agosto 2016; a motivo del reiterarsi degli eventi sismici nel mese di ottobre 2016, è stato adottato il decreto legge n. 205 del 2016, il cui contenuto, a seguito delle modifiche inserite al Senato, è confluito nel provvedimento in esame.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del decreto, che include non solo i comuni elencati negli allegati 1 e 2, ma anche altri comuni in cui si siano verificati danni causati dagli eventi sismici diversi da quelli indicati negli allegati, qualora venga dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni e gli eventi sismici. L'allegato 1 riguarda i comuni interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, mentre l'allegato 2 reca l'elenco dei comuni colpiti dagli eventi sismici successivi al 24 agosto 2016. Con l'articolo 1 viene, altresì, fissato al 31 dicembre 2018 il termine della gestione straordinaria disciplinata dal decreto-legge e sono individuati gli organi che operano nell'ambito della medesima gestione: Commissario straordinario, vice-commissari, cabina di coordinamento della ricostruzione, nonché comitati istituzionali in ognuna delle regioni colpite. L'articolo 2 disciplina le funzioni del Commissario straordinario, che opera con propri provvedimenti, anche a mezzo di ordinanze, e dei Vice Commissari.

UFFICI SPECIALI PER LA RICOSTRUZIONE. L'articolo 3 prevede l'istituzione, in ognuna delle Regioni colpite dagli eventi sismici, di "uffici speciali per la ricostruzione", consentendo, tra l'altro, assunzioni in deroga ai vincoli vigenti nel limite di 0,75 milioni di euro per il 2016 e di 3 milioni per ciascuno degli anni 2017-2018.

FONDO PER LA RICOSTRUZIONE. L'articolo 4 prevede l'istituzione di un Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016, per l'attuazione degli interventi di immediata necessità.

RICOSTRUZIONE PUBBLICA E PRIVATA. L'articolo 4-bis, corrispondente sostanzialmente all'articolo 2 del D.L. n. 205/2016, disciplina la procedura per l'individuazione delle aree da destinare all'insediamento di container, nonché per la stipula dei contratti per la fornitura, il noleggio e la disponibilità dei container medesimi. Specifiche disposizioni riguardano l'acquisizione dei moduli per le esigenze abitative rurali ed il fabbisogno di tecnostrutture per stalle e fienili.

L'articolo 5 elenca i criteri che devono essere applicati al processo di ricostruzione; sono individuate le tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, che possono beneficiare di contributi fino alla copertura integrale delle spese occorrenti. L'articolo disciplina poi la concessione e la fruizione dei finanziamenti agevolati, che rappresentano la modalità con cui sono erogati i contributi destinati ad interventi destinati alla riparazione/ricostruzione di edifici, al rimborso di danni a beni/prodotti delle attività economiche e alla delocalizzazione di imprese.

L'articolo 6 disciplina le tipologie di danni agli edifici e, per ognuna di queste, gli interventi di ricostruzione e recupero ammessi a contributo. La misura del contributo è generalmente riconosciuta nella percentuale del 100%, tranne in alcuni casi relativi alle unità immobiliari ubicate nei comuni non inclusi negli allegati 1 e 2 (diverse dall'abitazione principale e da quelle concesse, in locazione, comodato o assegnate a soci di cooperative a proprietà indivisa) per i quali la percentuale riconoscibile non supera il 50%. La percentuale rimane invece pari al 100% qualora gli immobili siano ricompresi all'interno di centri storici e borghi caratteristici.

L'articolo 7 individua le finalità dei contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, mentre l'articolo 8 prevede una procedura specifica, anche in deroga alla normativa vigente, per l'avvio di interventi di immediata riparazione, a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi.

L'articolo 9 disciplina la concessione di contributi per i beni mobili danneggiati. L'articolo 10 esclude le unità immobiliari collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, non utilizzabili a fini residenziali o produttivi nei Comuni interessati dagli eventi sismici, dalla possibilità di accedere ai contributi per la ricostruzione. L'articolo 11 disciplina l'attuazione degli interventi di ricostruzione o ripristino dei centri storici e dei centri e nuclei urbani e rurali.

L'articolo 12 disciplina la procedura per la concessione e per l'erogazione dei contributi, mentre l'articolo 13 demanda a successivi provvedimenti commissariali la definizione delle istanze per il riconoscimento dei contributi per interventi riguardanti immobili, già danneggiati a seguito degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009. Si prevede invece l'applicazione delle modalità e condizioni previste dal provvedimento in esame nel caso di interventi su immobili, danneggiati o inagibili a seguito degli eventi sismici del 1997 e del 1998, che abbiano subito ulteriori danni a seguito degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016.

L'articolo 14 disciplina la procedura per la programmazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, nonché sui beni del patrimonio culturale. L'articolo 14-bis stabilisce che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria effettuino sui presìdi ospedalieri, nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, verifiche di tenuta sismica e stime del fabbisogno finanziario necessario al miglioramento sismico delle strutture, demandando ad una ordinanza di protezione civile l'adozione dei necessari interventi.

L'articolo 15 individua i soggetti attuatori per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico, nonché ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali. L'articolo 15-bis, introdotto dal Senato e corrispondente sostanzialmente all'articolo 6 del D.L. 205/2016, disciplina le procedure per l'affidamento e l'attuazione di interventi urgenti sul patrimonio culturale.

L'articolo 15-ter, corrispondente all'art. 7 del D.L. 205/2016, attribuisce ad Anas S.p.A., in qualità di soggetto attuatore della protezione civile, il compito di provvedere agli interventi di messa in sicurezza e di ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale, danneggiate dagli eventi sismici. L'articolo 16 prevede l'istituzione della Conferenza permanente, con funzioni di direzione, coordinamento e decisione in ordine agli interventi di ricostruzione, e di una Commissione paritetica per ciascuna regione interessata dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e da quelli successivi, con funzioni consultive in relazione alla progettazione dei predetti interventi.

L'articolo 17 disciplina l'estensione della fruizione del cosiddetto Art-Bonus, mentre l'articolo 17-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, inserisce una nuova fattispecie di erogazione liberale deducibile dall'IRES: le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato e dei comuni, per contributi volontari versati in seguito ad eventi sismici o calamitosi che hanno colpito l'ente in favore del quale si effettua il versamento.

L'articolo 18 prevede che i soggetti attuatori, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono di una centrale unica di committenza, che è individuata nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.

L'articolo 18-bis, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative nell'anno scolastico 2016/2017, prevede deroghe alla normativa vigente in materia di parametri minimi e massimi per la formazione delle classi, istituzione di ulteriori posti nell'organico del personale docente e ATA, spostamento di docenti tra le sedi scolastiche, conferimento di supplenze.

MISURE PER LE IMPRESE. L'articolo 19 interviene a favore delle micro, piccole e medie imprese, comprese quelle del settore agroalimentare, ubicate nei territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici, che hanno subito danni in conseguenza di tali eventi, stabilendo per esse - per tre anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame - priorità e gratuità nell'accesso al Fondo di garanzia per le PMI.

L'articolo 20 prevede agevolazioni a favore delle imprese danneggiate ubicate nei territori interessati dagli eventi sismici, incluse le imprese agricole. A tal fine, una quota di risorse, pari a complessivi 35 milioni di euro, è trasferita dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate alle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni interessate, in qualità di vice commissari.

L'articolo 21 reca una serie di disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche, tra l'altro, al fine di autorizzare la spesa di 10 milioni di euro per il 2016 per il finanziamento di misure di sostegno rivolte ai produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari interessati alla stipula di accordi misti volontari, nonché a prevedere contributi per il sostegno dei settori del latte, della carne bovina e dei settori ovicaprino e suinicolo.

L'articolo 22 attribuisce al Commissario straordinario il compito di predisporre un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei territori colpiti dagli eventi sismici.

L'articolo 23 contiene una serie di misure per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici.

L'articolo 24 dispone interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici, sotto forma di finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti per il ripristino ed il riavvio di attività economiche e per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove imprese e nuovi investimenti.

L'articolo 25 dispone l'applicazione del regime di aiuto per le aree industriali in crisi ai territori dei Comuni interessati dagli eventi sismici, al fine di sostenere nuovi investimenti produttivi e percorsi di sviluppo economico sostenibile.

AMBIENTE. L'articolo 26 esclude, per l'esercizio finanziario 2016, l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini da alcuni vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente.

L'articolo 27 disciplina l'approvazione di un programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare, con particolare attenzione agli impianti di depurazione e di collettamento fognario, nonché agli acquedotti.

L'articolo 28 reca disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, affidando al Commissario straordinario il compito di predisporre e approvare il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione. Si dispone in merito alla classificazione dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici, nonché quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti.

L'articolo 28-bis reca misure per incentivare il recupero dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di costruzione e demolizione svolte a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

L'articolo 29 stabilisce, fino al 31 dicembre 2018, la non applicazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione delle terre e rocce da scavo, in relazione alla finalità indicata di garantire l'attività di ricostruzione privata e pubblica.

LEGALITÀ E TRASPARENZA. L'articolo 30 istituisce una Struttura di missione nell'ambito del Ministero dell'interno, preposta al coordinamento delle attività volte alla prevenzione ed al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nei lavori di ricostruzione. Si istituisce, inoltre, un Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale. E' altresì disciplinata l'Anagrafe antimafia degli esecutori.

L'articolo 31 contiene una serie di disposizioni in merito alla ricostruzione privata, che prevedono l'introduzione dell'obbligo di inserire una clausola di tracciabilità finanziaria dei pagamenti, pena la perdita del relativo contributo statale per la ricostruzione dell'immobile.

L'articolo 32 attribuisce al Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) una serie di compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica.

L'articolo 33 prevede che i provvedimenti di natura regolatoria ed organizzativa (non già gestionale) adottati dal Commissario straordinario siano sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti.

L'art. 34 prevede che gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori di ricostruzione possano essere conferiti dai privati esclusivamente a professionisti iscritti in un apposito elenco speciale.

I commi da 1 a 3 dell'articolo 35 definiscono gli obblighi, inerenti alla tutela dei lavoratori ed alla contribuzione previdenziale, al cui rispetto è subordinato il riconoscimento, in tutto o in parte, del contributo di cui al precedente articolo 6 o del corrispettivo per l'esecuzione di lavori sugli immobili, pubblici o privati, danneggiati dagli eventi sismici di cui al precedente articolo 1 ovvero di lavori di ricostruzione di immobili (pubblici o privati) distrutti dai medesimi eventi. I successivi commi da 4 a 8 recano, con riferimento alle suddette attività delle imprese, ulteriori norme in materia di tutela dei lavoratori e di accesso al lavoro.

L'articolo 36 reca disposizioni in materia di trasparenza e di pubblicità degli atti, prevedendo la pubblicazione di una serie di atti del Commissario straordinario sul relativo sito istituzionale. L'articolo 36-bis prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tramite l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), provveda alle attività informative riguardanti le misure di sostegno di cui al presente decreto.

L'articolo 36-ter vieta fino al 31 dicembre 2017, nei Comuni colpiti dagli eventi simici, l'installazione di slot machine, videolottery e di altri apparecchi e congegni per il gioco lecito con e senza vincite in denaro.

PROTEZIONE CIVILE. L'articolo 37 autorizza un differimento dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni coinvolte nella gestione di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. L'articolo 38 detta disposizioni in materia di rimborsi (ai datori di lavoro) per l'impiego di volontariato della protezione civile.

L'articolo 39 reca uno stanziamento massimo pari a 6 milioni di euro, per il 2016, finalizzato a garantire la continuità nella gestione del rischio meteo-idrologico ed idraulico nelle aree di accoglienza e negli insediamenti provvisori. Con le medesime finalità, ulteriori disposizioni sono dettate per il completamento del piano radar nazionale.

L'articolo 40 dispone il riutilizzo delle risorse residue ricevute dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea per le esigenze connesse con gli eventi sismici di cui all'articolo 1, al fine di consentire la realizzazione di attività di previsione e prevenzione non strutturale dei rischi e di pianificazione e preparazione alla gestione dell'emergenza.

L'articolo 41 consente la cessione a titolo definitivo agli enti territoriali di beni mobili di proprietà delle Amministrazioni statali che siano stati già assegnati a regioni o ad enti locali e siano stati impiegati per la realizzazione di interventi connessi con gli eventi sismici.

L'articolo 42 stabilisce disposizioni per il coordinamento con le attività e gli interventi attivati nella fase di prima emergenza, attribuendo al Capo del Dipartimento della protezione civile, in raccordo con il commissario straordinario, la determinazione di modalità e tempi per favorire e regolare il subentro, senza soluzione di continuità, delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività già avviate in prima emergenza.

L'articolo 43 demanda a provvedimenti commissariali la definizione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi e consente che la durata dei contratti di locazione possa essere concordata tra le parti anche per periodi inferiori a quelli stabiliti dalla normativa vigente.

ENTI TERRITORIALI E FISCALI. L'articolo 44 prevede: la sospensione del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti; l'esclusione dal pareggio di bilancio, per l'anno 2016; la sospensione per 6 mesi di tutti i termini relativi ad adempimenti finanziari a carico dei Comuni colpiti dal sisma; la sospensione per il periodo 2017-2021 del versamento delle quote capitali dei piani di ammortamento per il rimborso delle anticipazioni della liquidità delle regioni. Misure di sostegno al reddito dei lavoratori sono previste nell'articolo 45.

Per quanto riguarda le misure in materia fiscale, l'articolo 46 reca la disciplina per le imprese insediate nel territorio colpito dal sisma in caso di perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016, mentre l'articolo 47 dispone l'esclusione dalla base imponibile, ai fini IRPEF, IRES e IRAP, dei contributi, indennizzi e risarcimenti connessi agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati nell'articolo 1, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, a favore dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) che hanno sede o unità locali nei territori interessati dal sisma.

L'articolo 48 prevede la sospensione fino al 31 dicembre 2016 dei termini per una serie di adempimenti a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici. I sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. Ulteriori disposizioni riguardano i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, che sono esclusi dalla base imponibile dei redditi di lavoro dipendente, fino al 31 dicembre 2016, il differimento di adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a scadenze di registrazione in attuazione di normative europee, statali o regionali in materia di benessere animale, identificazione e registrazione degli animali, nonché la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017. È prevista l'applicazione (in via transitoria) di una disciplina di maggior favore alle richieste di anticipazione della posizione individuale maturata presso forme pensionistiche complementari avanzate (cd. anticipo sulla pensione), per determinate finalità (come ad esempio l'acquisto della prima casa), da parte di soggetti residenti nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2. I redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero sono esclusi dalla base imponibile a fini IRPEF e IRES, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2017. Gli stessi immobili sono inoltre esenti dall'IMU e dalla TASI a partire dalla rata scadente il 16 dicembre 2016 e fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità, comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

L'articolo 49 reca disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione di termini sostanziali e processuali con riguardo ai Comuni colpiti dagli eventi sismici.

PERSONALE. Quanto alle misure in materia di personale, l'articolo 50 riconosce piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile al Commissario straordinario e disciplina l'utilizzo e il compenso di personale da esso impiegato. L'articolo 50-bis, in cui confluisce l'articolo 4 del decreto-legge n. 205 del 2016, prevede l'assunzione di personale a tempo determinato in deroga a limitazioni normative vigenti, da parte dei Comuni interessati dagli eventi sismici (susseguitisi dal 24 ottobre 2016) e del Dipartimento della protezione civile. Si prevede, inoltre, l'eventuale proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere.

L'articolo 51 dispone l'incremento del Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per 2,6 milioni di euro per l'anno 2016, nonché destina 50 milioni complessivi nel biennio 2016-2017 per ripristinare il parco mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per garantire il trasporto delle macerie del terremoto. (fonte: Camera dei Deputati www.camera.it)

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