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È legge il Jobs Act sul lavoro autonomo

Via libera definitivo dal Senato al disegno di legge. Confprofessioni, Confassociazioni, Acta e Alta Partecipazione: “Le nuove norme introducono più welfare, più formazione e maggiori opportunità di crescita professionale per tutti i lavoratori autonomi”

mercoledì 10 maggio 2017 - Redazione Build News

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Il Jobs Act sul lavoro autonomo è legge. Con 158 voti favorevoli, 9 contrari e 45 astenuti, l'Assemblea del Senato ha stamane approvato in via definitiva il disegno di legge n. 2233-B, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”, collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2016.

«Con l’approvazione del DL lavoro autonomo si compie un atto di giustizia nei confronti di milioni di professionisti italiani», commentano in una nota congiunta Confprofessioni, Confassociazioni, Acta e Alta Partecipazione, ricordando che «il confronto avviato da oltre due anni tra Associazioni, Governo e Parlamento ha finalmente prodotto i suoi frutti, consentendo anche al nostro Paese di varare una riforma del lavoro autonomo al passo con i tempi».

«Viene finalmente riconosciuto il duplice ruolo del professionista – continuano le Associazioni – da un lato attore economico che investe e crea ricchezza, economica e culturale, dall’altro soggetto autonomo che, in quanto tale, necessita di diritti e tutele».

«Se è di rilevante importanza l’aver permesso a tutti i lavoratori autonomi di poter accedere direttamente agli appalti della pubblica amministrazione e ai bandi finanziati con fondi strutturali europei, è altrettanto significativo che venga finalmente superato il limite posto alla deducibilità delle spese di formazione professionale».

«In tema di welfare, inoltre, va sottolineato come le modifiche introdotte nella gestione separata INPS in tema di accesso all’indennità di maternità e, soprattutto, di tutele in caso di malattia grave consentiranno di migliorare le condizioni di vita di migliaia di professionisti».

RESTA IL NODO EQUO COMPENSO. «Allo stesso tempo, tuttavia, non va dimenticato che rimangono ancora aperte molte questioni, a cominciare dall’equo compenso e dalla certezza dei pagamenti e senza ignorare il peso di un sistema fiscale che in termini di adempimenti diviene sempre più oppressivo e un sistema previdenziale da rendere più equo - conclude la nota congiunta - Continueremo ad impegnarci per proseguire il percorso avviato con l’approvazione dello Statuto del lavoro autonomo e valorizzare il ruolo economico e sociale dei professionisti per la crescita del Paese».

LE NOVITÀ DEL JOBS ACT AUTONOMI

TRANSAZIONI COMMERCIALI. Il provvedimento estende - spiega il dossier della Camera dei deputati - la disciplina sui pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e P.A. (di cui al decreto legislativo n. 231/2002) anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e P.A.e tra lavoratori autonomi.

CLAUSOLE E CONDOTTE ABUSIVE. Le legge qualifica alcune clausole e condotte come abusive, prevedendo il diritto al risarcimento del danno in capo al committente.

ABUSO DI DIPENDENZA ECONOMICA. Viene estesa ai lavoratori autonomi la disciplina (di cui all'art. 9 della legge 192/1998) relativa all'abuso di dipendenza economica.

Inoltre, si riconoscono al lavoratore autonomo i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto.

QUATTRO DELEGHE LEGISLATIVE AL GOVERNO. La legge prevede, poi, quattro deleghe legislative al Governo. La prima prevede la rimessione di alcuni atti pubblici (ad esempio certificazioni o autentiche) alle professioni organizzate in ordini e collegi; la seconda è volta a consentire agli enti di previdenza di diritto privato di attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie; la terza (introdotta dalla Commissione Lavoro della Camera), al fine di incrementare le prestazioni sociali per gli iscritti alla gestione separata Inps (prestazioni di maternità e indennità di malattia), rimette al Governo la possibilità di prevedere un aumento dell'aliquota contributiva; la quarta, infine, riguarda il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali.

DIS-COLL. Attraverso una disposizione introdotta dalla commissione Lavoro di Montecitorio, si riconosce la Dis-coll (l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa introdotta dall'articolo 15 del decreto legislativo n.22 del 2015, attuativo del cd. Jobs Act), a decorrere dal 1° luglio 2017, ai collaboratori, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca, a fronte di un incremento dell'aliquota contributiva pari allo 0,51%.

BENEFICI FISCALI E SOCIALI. Infine, si prevede l'ampliamento di una serie di benefici fiscali e sociali, relativi alla deducibilità di spese alberghiere e di aggiornamento professionale, al congedo parentale e all'indennità di malattia; l'introduzione di misure per favorire la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici; la costituzione, presso i centri per l'impiego, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo; l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un tavolo tecnico permanente sul lavoro autonomo.

RIMESSIONE DI ATTI PUBBLICI ALLE PROFESSIONI ORGANIZZATE IN ORDINI E COLLEGI. L'articolo 5, ponendosi l'obiettivo di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di "rimessione di atti pubblici alle professioni organizzate in ordini e collegi". Dovranno essere in primo luogo individuati gli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere delegati alle professioni, sulla base del loro "carattere di terzietà". Il tutto nel rispetto delle norme sulla privacy e senza "determinare condizioni di conflitto di interesse".

STOP AL RUOLO SUSSIDIARIO E AL FASCICOLO DEL FABBRICATO. Un emendamento approvato in commissione Lavoro della Camera ha soppresso la lettera b) del comma 1 dell'art. 5 che prevedeva il “riconoscimento del ruolo sussidiario delle professioni ordinistiche, demandando agli iscritti l’assolvimento di compiti e funzioni finalizzati alla deflazione del contenzioso giudiziario e ad introdurre semplificazioni in materia di certificazione dell’adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l’istituzione del fascicolo del fabbricato”.

PROTEZIONE SOCIALE. Per rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.

SPESE DI VITTO E ALLOGGIO. Si modifica il testo unico delle imposte sui redditi: “I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista”.

DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE DI FORMAZIONE E DELLE POLIZZE PER INSOLVENZE. Si rendono "integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10 mila euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi". Sono inoltre "integralmente deducibili, gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà".

SICUREZZA SUL LAVORO DEGLI STUDI PROFESSIONALI. La legge delega il Governo a semplificare la normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali, adottando uno o più decreti legislativi che riformano le sanzioni, gli oneri documentali e che individuino, fra le altre, "specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un’arte, un mestiere o una professione".

LAVORO AGILE. Per quanto concerne il lavoro dipendente, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione vita-lavoro, si introduce il lavoro agile, configurato non come una nuova tipologia contrattuale, ma come una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, applicabile anche al settore pubblico. La prestazione, eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, eventualmente prevedendo l'utilizzo di strumenti tecnologici, entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, viene definita mediante accordo scritto tra le parti. L'accordo sul lavoro agile può essere a tempo determinato o indeterminato, con possibilità di recesso di entrambe le parti. Il lavoratore ha in ogni caso diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello riconosciuto ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda e la medesima copertura assicurativa contro gli infortuni (anche in itinere) e le malattie professionali.

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