Con 205 voti favorevoli e 2 astenuti, stamane l'Assemblea del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni”, che è ora legge.
“Tutti i Gruppi, con accenti diversi, hanno sostenuto il provvedimento, considerato necessario alla sopravvivenza dei piccoli comuni”, spiega un comunicato di Palazzo Madama. “La maggioranza ha evidenziato il carattere innovativo del ddl, le opposizioni hanno invece espresso rammarico per l'impossibilità di migliorare il testo: la valorizzazione effettiva dei piccoli comuni richiede lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie, la semplificazione degli adempimenti, il potenziamento dei servizi, il riequilibrio territoriale”.
IL COMMENTO DI REALACCI. “Una bella giornata per chi vuole bene all’Italia: con il varo pressoché all'unanimità del Senato possiamo finalmente brindare alla mia legge per la valorizzazione dei Piccoli Comuni”, commenta il presidente della Commissione Ambiente della Camera, Ermete Realacci. “Un testo bipartisan approvato all’unanimità alla Camera lo scorso settembre, nato a partire da una mia proposta di legge cui durante l’esame a Montecitorio si è collegata quella analoga della collega Terzoni, che aiuterà l’Italia ad essere più forte e coesa, ad affrontare il futuro.
Per ben tre volte, nelle passate legislature, questa legge è stata varata dalla Camera. Adesso è legge dello Stato. Un risultato raggiunto grazie ad un lavoro ampio e comune del Parlamento e al sostegno dell’Anci e di molte organizzazioni, a partire da Legambiente e Coldiretti.
Questo testo, di cui a Montecitorio sono stati relatori i colleghi Borghi, Iannuzzi e Misiani e di cui a Palazzo Madama è stato relatore Vaccari, è un’opportunità per tutto il Paese per un’idea di sviluppo che punta sui territori e sulle comunità, che coniuga storia, cultura e saperi tradizionali con l’innovazione, le nuove tecnologie e la green economy. L’importanza dei Piccoli Comuni, del resto, si è vista anche nel terremoto con il ruolo fondamentale per la tenuta delle comunità svolto da tanti Sindaci.
I nostri 5.567 Piccoli amministrano più della metà del territorio nazionale e in essi vivono oltre 10 milioni di italiani. Non sono un’eredità del passato, ma una straordinaria occasione per difendere la nostra identità, le nostre qualità e proiettarle nel futuro. Un’idea ambiziosa di Italia passa anche dalla giusta valorizzazione di territori, comunità e talenti. E’ il presupposto da cui parte questa legge a lungo attesa, che propone misure per favorire la diffusione della banda larga, una dotazione dei servizi più razionale ed efficiente, itinerari di mobilità e turismo dolce, la promozione delle produzioni agroalimentari a filiera corta. Previsti anche semplificazioni per il recupero dei centri storici in abbandono o a rischio spopolamento da riconvertire in alberghi diffusi, opere di manutenzione del territorio con priorità alla tutela dell’ambiente, la messa in sicurezza di strade e scuole, l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico e interventi in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive insediate nei centri minori. Per le aree oggi in condizioni di maggior difficoltà è previsto uno specifico stanziamento di 100 milioni per il periodo che va dal 2017 al 2023.”
L'ARTICOLATO
L'articolo 1 della nuova legge definisce piccoli comuni quelli con popolazione residente fino a 5.000 abitanti.
L'articolo 2 reca disposizioni in materia di attività e servizi.
L'articolo 3 istituisce un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale.
L'articolo 4 concerne il recupero e la riqualificazione dei centri storici e la promozione di alberghi diffusi mediante interventi integrati pubblici e privati.
L'articolo 5 prevede misure volte alla riqualificazione di immobili.
L'articolo 6 consente la stipula di intese per l'acquisizione di case cantoniere e la realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali.
L'articolo 7 prevede la possibilità di stipulare convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali delle confessioni religiose.
L'articolo 8 detta norme per lo sviluppo della rete in banda ultra larga.
L'articolo 9 contiene disposizioni relative ai servizi postali e all'effettuazione di pagamenti.
L'articolo 10 è volto a garantire la distribuzione dei quotidiani.
L'articolo 11 riguarda il consumo e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta.
L'articolo 12 concerne la realizzazione di mercati agricoli per la vendita diretta.
L'articolo 13 riguarda le politiche di sviluppo, tutela e promozione delle aree rurali e montane.
L'articolo 14 concerne la promozione cinematografica.
L'articolo 15 prevede la predisposizione di un Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane.
L'articolo 16 contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 17 reca la clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome.
LE PRINCIPALI MISURE CONTENUTE NEL DDL (FONTE DOSSIER CAMERA). Il testo unificato contiene misure che riguardano i comuni con popolazione residente fino a 5.000; ai fini dei finanziamenti disposti dalla legge, i piccoli comuni sono definiti come i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti o istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, che rientrino in una delle tipologie elencate (tra le quali rileva il disagio insediativo, le unioni di comuni montani, ecc...). Le finalità generali delle varie misure attengono, tra l'altro, al sostegno dello sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale, alla promozione dell'equilibrio demografico, favorendo la residenza in tali comuni, alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico, nonché al sistema dei servizi essenziali, con l'obiettivo di contrastare lo spopolamento (art. 1).
I piccoli comuni, anche in forma associata, possono istituire centri multifunzionali in cui concentrare la fornitura di una pluralità di servizi per i cittadini (in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e di sicurezza), nonché lo svolgimento di attività di volontariato e di associazionismo culturale (art. 2).
Fondo per lo sviluppo dei piccoli comuni. Si prevede l'istituzione di un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni per il finanziamento di investimenti per: l'ambiente e i beni culturali; la mitigazione del rischio idrogeologico; la salvaguardia e la riqualificazione urbana dei centri storici; la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici; lo sviluppo economico e sociale; l'insediamento di nuove attività produttive. Il Fondo ha una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023 (art. 3).
Ai fini dell'utilizzo delle suddette risorse, si prevede la predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni e un elenco di interventi prioritari assicurati dal Piano nazionale.
Recupero e riqualificazione dei centri storici. I piccoli comuni possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, da riqualificare mediante interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie e delle strutture originarie, attraverso gli strumenti previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia. Per la realizzazione degli interventi i comuni possono anche avvalersi del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni istituito dall'art. 3. Quanto alla tipologia dei predetti progetti integrati, si tratta, tra l'altro, di interventi di: risanamento, conservazione e recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati; realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico; manutenzione straordinaria e riuso del patrimonio edilizio inutilizzato; consolidamento statico e antisismico degli edifici storici; miglioramento dei servizi urbani.
Per le citate finalità, i comuni possono promuovere nel proprio territorio la realizzazione di alberghi diffusi, come definiti ai sensi delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome.
Ulteriori misure. Ulteriori misure riguardano la facoltà per i piccoli comuni di:
- acquisire e riqualificare immobili per contrastare l'abbandono di terreni e di edifici dismessi o degradati (art. 5);
- acquisire stazioni ferroviarie dismesse o case cantoniere per destinarle a presidi di protezione civile o sedi di promozione di prodotti tipici locali, acquisire il sedime ferroviario dismesso e non recuperabile all'esercizio ferroviario, principalmente per la destinazione a piste ciclabili, nonché realizzare circuiti e itinerari turistico-culturali ed enogastronomici, volti alla rinnovata fruizione dei percorsi connessi alla rete ferroviaria storica (art. 6);
- stipulare convenzioni con le diocesi cattoliche e le rappresentanze delle altre confessioni religiose, che hanno concluso intese con lo Stato italiano, per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici (art. 7);
- relativamente alle aree, nelle quali non vi è interesse da parte degli operatori a realizzare reti per la connessione veloce e ultraveloce, beneficiare delle misure (previste dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 65/2015) per le aree a fallimento di mercato in attuazione della Strategia italiana per la banda ultralarga, volte a favorire la diffusione delle infrastrutture in banda ultralarga; per tali finalità, inoltre, si prevede la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi di e-government e la priorità ai piccoli comuni, anche in forma associata - da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione - nella individuazione delle iniziative di innovazione tecnologica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (art. 8);
- favorire, con differenti modalità (utilizzo di reti telematiche già esistenti, convenzioni con società Poste italiane S.p.A.) l'utilizzo dei servizi postali e dell'effettuazione di pagamenti; si prevede inoltre anche la possibilità dei piccoli comuni di affidare a Poste italiane S.p.A. la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa. (art. 9);
- promuovere il consumo e la commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta o a chilometro utile (artt. 10 e 11). I piccoli comuni possono promuovere il consumo e la commercializzazione di tali prodotti, favorendone l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica. Nei bandi di gara promossi dai piccoli comuni per la fornitura di servizi legati alla ristorazione collettiva costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo dei prodotti prima richiamati, inclusi quelli biologici, in quantità superiori ai criteri minimi ambientali. I piccoli comuni devono, altresì, destinare specifiche aree per la realizzazione dei mercati agricoli per la vendita diretta, riservando prioritariamente i posteggi agli imprenditori agricoli che vendono i prodotti agricoli ed alimentari provenienti da filiera corta e a chilometro utile.
I comuni che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali mediante unione di comuni o unione di comuni montani avranno l'obbligo di svolgere le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico, e quelle che riguardano l'impiego delle occorrenti risorse finanziarie, anche derivanti dai fondi strutturali dell'Unione europea. È fatto divieto di ricorrere alla creazione di nuovi soggetti, agenzie o strutture comunque denominate per lo svolgimento di tale compito (articolo 12).
Con riferimento ai servizi di trasporto e all'istruzione, l'articolo 13 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, predisponga, in coerenza con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, il Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane. Il Piano deve avere particolare riferimento al collegamento dei plessi scolastici ubicati in tali aree, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione. Nell'ambito del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) e dei Documenti Pluriennali di Pianificazione (DPP), sono individuate apposite azioni destinate alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al miglioramento delle reti infrastrutturali, nonché al coordinamento tra i servizi, pubblici e privati, finalizzati al collegamento tra i comuni delle aree rurali e montane, nonché al collegamento degli stessi con i comuni capoluogo di provincia e regione.