Il GSE ha pubblicato stamane la Procedura Operativa per la qualifica di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti ai sensi del Decreto Legislativo n. 199 dell'8 novembre 2021.
La Direttiva UE 2012/27/CE ha definito per la prima volta il concetto di sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento efficiente, individuato come un sistema che usa, in alternativa, almeno: il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili; il 50 per cento di calore di scarto; il 75 per cento di calore cogenerato; il 50 per cento di una combinazione delle precedenti.
La direttiva UE è stata recepita nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. n. 102/2014, che in relazione ai sistemi di teleriscaldamento o di teleraffreddamento efficienti aveva inoltre disposto che:
- entro il 30 ottobre 2015 il GSE predisponesse e trasmettesse al Ministero dello sviluppo economico, alle Regioni e alle Province Autonome un rapporto contenente, tra l’altro, una valutazione del potenziale nazionale di applicazione del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti;
- in base ai risultati della valutazione effettuata dal GSE e di una apposita analisi costi-benefici, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Conferenza unificata, fossero individuate le misure da adottare entro il 2020 e il 2030 al fine di sfruttare, tra l’altro, il potenziale di aumento del teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti.
Il concetto di teleriscaldamento efficiente assume ulteriore rilevanza nel cosiddetto Clean Energy for all Europeans Package, che definisce le politiche europee in materia di energia e clima fino al 2030; infatti si stabilisce, ad esempio, che:
- il teleriscaldamento efficiente possa essere conteggiato per la verifica del raggiungimento degli obblighi di quota minima di FER negli edifici (Direttiva UE 2018/2001 - cd. RED II, art 15, comma 4);
- sia garantito il diritto alla disconnessione degli utenti di teleriscaldamenti non efficienti (Direttiva UE 2018/2001 - cd. RED II, art 24, comma 2);
- per la contabilizzazione dei risparmi di energia annui obbligatori possono essere conteggiati quelli generati da teleriscaldamenti efficienti (DIRETTIVA (UE) 2018/2002, che modifica la direttiva 2012/27/UE – cd. EED recast, Art 7, comma 4).
Con il D.Lgs. n. 199/2021 di recepimento della direttiva UE 2018/2001 (cd. RED II) è stato infine previsto, all’art. 34, comma 1, che, entro il 30 giugno di ogni anno il GSE qualifichi i sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti che rispettano i requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, lettera tt) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, con riferimento all’anno solare precedente. A tal fine, è stabilito che i gestori del servizio di teleriscaldamento o teleraffrescamento, su base volontaria, presentino apposita richiesta, nei tempi e nei modi resi disponibili dal GSE entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto.
La presente Procedura di qualifica – IN ALLEGATO - dà quindi attuazione alla previsione di cui all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 199/2021 in materia di qualifica dei sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti. Il documento contiene informazioni utili per i gestori interessati fra cui definizioni, documentazione da produrre e descrizione del procedimento amministrativo.
Con successive comunicazioni verranno forniti maggiori dettagli sulle tempistiche e sulle modalità di presentazione delle richieste di qualifica.