Strada sbarrata per chi vorrebbe godere del bonus mobili a seguito dell’acquisto o della costruzione/ristrutturazione di unità pertinenziali all'abitazione. Il messaggio arriva forte e chiaro dalla Circolare 11/E delle Entrate del 21 maggio 2014. D’altronde, il parere negativo dato dall’Agenzia in risposta alla domanda se “l’acquisto del box permetta o meno la fruizione degli incentivi previsti per l’acquisto di mobili” che andrebbero ad arredare il box stesso non poteva che essere tale, dal momento che già nella Circolare 29/E del settembre 2013 veniva specificato che non tutti gli interventi ammessi di per sé al bonus ristrutturazioni costituiscono un presupposto per l’applicazione del bonus arredi. Ma facciamo un rapido passo indietro. I lavori agevolabili su cui la detrazione del 50% è generalmente applicata, sono quelli elencati all’articolo 16-bis, comma 1, del Tuir.
Sarebbe a dire:
- gli interventi di manutenzione ordinaria (solo a livello condominiale) e straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia;
- la ricostruzione o il ripristino dell’immobile a seguito di eventi calamitosi;
- la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;
- l’eliminazione delle barriere architettoniche;
- la bonifica dall’amianto e l’esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici;
- le misure finalizzate a prevenire il rischio di atti illeciti;
- gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza antisismica.
Ora, fra tutti questi interventi soltanto alcuni costituiscono l’anticamera per il bonus mobili, e sono appunto quelli indicati nella Circolare 29/E del 2013: gli interventi, cioè, di manutenzione ordinaria/straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia ed infine di ricostruzione o ripristino dell’immobile a seguito di eventi calamitosi. La prima osservazione da fare è che tali lavori, ai fini del bonus mobili, devono riguardare necessariamente l’unità abitativa al quale gli stessi arredi o gli elettrodomestici sono destinati. L’altro aspetto che salta agli occhi è l’assenza della “realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali” dalla lista dei lavori che fanno appunto da presupposto alla detrazione sui mobili/elettrodomestici. La conclusione è dunque ovvia: sebbene le spese relative all’acquisto o alla costruzione/ristrutturazione dei box pertinenziali, così come quelle sostenute per la ristrutturazione di un qualunque altro immobile pertinenziale, diano adito alla detrazione ordinaria del 50% (ex 36%), non possono comunque essere comprese fra quelle che invece aprono la strada verso il godimento del bonus arredi.
Un altro punto sul quale le Entrate intervengono nella Circolare 11/E, dando stavolta parare positivo, è il persistere del diritto al bonus anche in caso di acquisto di mobili all’estero. In tal caso, però, va fatta chiarezza su quali documenti debbono essere conservati in previsione della dichiarazione. A tal riguardo, rammentano le Entrate, le regole ordinarie ai fini della fruizione del bonus prevedono “che i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati”. In via alternativa, “per esigenze di semplificazione legate alle tipologie di beni acquistabili, è consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso. Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Le spese sostenute, inoltre, devono essere certificate conservando la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la usuale specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquistati”.
Ciò premesso, “nel caso siano rispettate tutte le prescrizioni sopra descritte, non esiste nessun motivo ostativo per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici all’estero ai fini della fruizione della detrazione”. Se quindi il destinatario del bonifico dovesse essere una ditta estera non residente in Italia e al tempo stesso sprovvista di un conto in Italia, "il pagamento - spiegano dall’Agenzia - dovrà essere eseguito mediante un ordinario bonifico internazionale (bancario o postale) e dovrà riportare il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la causale del versamento (vale a dire “Detrazione del 50% ai sensi dell'art. 16/bis del DPR del 22 Dicembre 1986 n. 917 e successive modifiche"), mentre il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato possono essere sostituiti dall’analogo codice identificativo eventualmente attribuito dal paese estero”. La ricevuta del bonifico, infine, dovrà essere conservata insieme agli altri documenti richiesti per essere esibiti in caso di verifica da parte dell’amministrazione.
Si ringrazia CAF ACLI My CAF per l'uso del materiale