Con la Legge regionale 16 luglio 2015, n. 9 “Legge comunitaria regionale per il 2015”, la Regione Emilia-Romagna ha riscritto l’art. 28 della LR 15 del 2013 sul mutamento della destinazione d’uso, riducendo i casi in cui per cambiare uso di un immobile occorre reperire dei parcheggi o altre dotazioni pubbliche e private, nonché provvedere al pagamento degli oneri.
Il nuovo art. 28 ribadisce il compito della pianificazione urbanistica di definire le destinazioni d’uso ammissibili nei diversi ambiti del territorio comunale (commi 1 e 2). Tuttavia limita i casi di mutamento d’uso subordinato a tali obblighi, che ora sono previsti solo in due ipotesi: nel passaggio fra le diverse categorie funzionali elencate nella nuova legge (residenziale, recettivo, produttivo, direzionale, commerciale e rurale); nel caso in cui la legge o altri atti normativi regionali prevedano il reperimento di ulteriori standard per usi facenti parte della stessa categoria (come avviene ad esempio per le strutture commerciali, per quelle turistico recettive, per le multisale, ecc.). In tutti i restanti casi, il passaggio ad uno degli usi considerati dal piano urbanistico come ammissibile è gratuito e non può essere subordinato dal comune alla realizzazione di dotazioni territoriali né a parcheggi pertinenziali.
ADEGUAMENTO DEI COMUNI ENTRO 6 MESI. I Comuni sono tenuti ad adeguare i loro strumenti urbanistici alla nuova disposizione con una semplice deliberazione del Consiglio comunale entro il periodo di 180 giorni, decorso il quale la norma regionale trova diretta applicazione, prevalendo sulla normativa comunale contrastante con essa.
USO IN ATTO NELL’IMMOBILE. I commi 6 e 7 confermano principi presenti nell'attuale disciplina, precisando che l’uso in atto nell’immobile è quello impresso nel titolo abilitativo edilizio e, in via secondaria, quello desumibile dalla classificazione catastale, da altri documenti probanti e da ultimo dall’uso della superficie utile prevalente, e sottolineando che l’utilizzo di limitati spazi all’interno di unità immobiliari e all’interno di aziende agricole non costituiscono mutamento d’uso.
PANNELLI SOLARI FOTOVOLTAICI. La LR 9/2015 ha inoltre confermato all’art. 33 che l’installazione dei pannelli solari fotovoltaici, a servizio degli edifici continua ad essere, sotto il profilo edilizio, un intervento totalmente liberalizzato che tuttavia, per gli aspetti connessi alla produzione di energia, necessita di comunicazione al gestore di rete, da presentare secondo il modello unico (parte I e II) approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 2015, n. 121).