L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 8/E del 7 aprile 2017 – IN ALLEGATO - che fornisce chiarimenti interpretativi in merito a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata.
Riportiamo i chiarimenti relativi a detrazioni per l’edilizia, risparmio energetico e arredi, e alle ritenute in condominio.
3.1 Bonifico utilizzato per il pagamento degli interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico
Domanda
Nella circolare 43/E/2016 si dice che la detrazione spetta anche quando il bonifico usato per il pagamento dei lavori di ristrutturazione e di riqualificazione è stato “compilato in modo tale da non consentire alle banche e a Poste italiane di adempiere correttamente all’obbligo di ritenuta”. In questo caso, il beneficiario dell’accredito deve attestare in una dichiarazione sostitutiva di atto notorio “di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito”. È un chiarimento applicabile anche all’ipotesi in cui il contribuente effettua con un bonifico ordinario (non “parlante”) il pagamento finalizzato alle detrazioni su ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico?
Risposta
Come evidenziato nella circolare n. 43/E del 2016 il pagamento delle spese relative ad interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica di edifici esistenti è assoggettato all’applicazione della ritenuta di cui all’articolo 25 del d.l. n. 78 del 2010, norma costituente regola generale. Nei casi di non completa compilazione del bonifico, tali da pregiudicare il rispetto dell’obbligo di operare la ritenuta, la spettanza del beneficio fiscale resta ferma laddove avvenga la ripetizione del pagamento con bonifico corretto (risoluzione n. 55/E del 2012).
Tuttavia, ove non sia possibile la ripetizione del pagamento, e il mancato assoggettamento a ritenuta dei compensi corrisposti sia dovuto a situazioni “peculiari” (quali l’errata compilazione del bonifico), la fruizione del beneficio fiscale non può escludersi qualora risulti comunque soddisfatta la finalità delle relative norme agevolative tese alla corretta tassazione del reddito nei casi di esecuzione di opere di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica. La circolare n. 43 del 2016 ribadisce, dunque, che le modalità di fruizione del beneficio prevedono in via ordinaria la effettuazione del pagamento mediante bonifico specifico (cosiddetto bonifico “parlante”), e detta chiarimenti per le ipotesi in cui vi sia stata, per errore, una anomalia nella compilazione del bonifico, stabilendo che ciò non comporta la decadenza dal beneficio fiscale ma solo a condizione che l’impresa attesti con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i corrispettivi accreditati in suo favore sono stati inclusi nella contabilità ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito d’impresa.
3.2 Conviventi di fatto
Domanda
Con la risoluzione 64/E/2016 si è detto che anche i componenti di una “convivenza di fatto” possono beneficiare delle detrazioni per il recupero edilizio su un immobile di proprietà del convivente in relazione al quale non dispongano di titoli di possesso qualificato (chiarimento che deve ritenersi valido anche per le detrazioni sul risparmio energetico e l’acquisto di mobili ed elettrodomestici). Si può ritenere che tale orientamento si applichi anche alle spese sostenute prima del 5 giugno 2016, data di entrata in vigore della legge 76/2016?
Risposta
Con la Risoluzione n. 64/E del 28 luglio 2016, questa Agenzia delle entrate, nel sottolineare che la Legge 20 maggio 2016, n. 76, estende alcuni diritti spettanti ai coniugi anche ai conviventi di fatto, ha riconosciuto la possibilità di fruire della detrazione per le spese di recupero del patrimonio edilizio sostenute dal convivente ancorché non possessore o non detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori, alla stregua di quanto previsto per i familiari conviventi.
Considerato che con la richiamata risoluzione questa Agenzia ha preso atto di una mutata condizione giuridica intervenuta nell’ordinamento nel 2016 (emanazione della legge n. 76 del 2016 e sua entrata in vigore il 5 giugno 2016) e atteso il principio della unitarietà del periodo d’imposta, si può ritenere che l’orientamento espresso con la risoluzione n. 64/E del 2016 trovi applicazione per le spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2016.
2.1 Versamento delle ritenute in condominio
Domanda
La legge di bilancio 2017 ha previsto che il condominio, quale sostituto d’imposta, versa la ritenuta all’atto del pagamento quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunge i 500 euro, altrimenti effettua il versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno. Tale nuovo metodo opera già per il versamento delle ritenute in scadenza a gennaio 2017 e operate in dicembre 2016?
Risposta
La nuova norma (art. 1, comma 36) della legge di Bilancio 2017, che interviene sulla disciplina dei versamenti delle ritenute Irpef effettuate dal condominio in qualità di sostituto d’imposta nei confronti dell’appaltatore, ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017.
Considerato che le ritenute del mese di dicembre 2016 vanno versate entro il 16 del mese successivo (16 gennaio 2017), si ritiene che la norma riguardi anche le ritenute relative al mese di dicembre 2016 e che, pertanto l’obbligo del relativo versamento a gennaio sussiste solo se le stesse superano l’importo di 500 euro.
2.2 Calcolo della soglia di 500 euro
Domanda
La soglia di 500 euro, al di sotto della quale le ritenute da parte del condominio non vanno versate all’atto del pagamento, è da intendersi in ragione della scadenza mensile o cumulando le ritenute mese dopo mese? Ad esempio, con una ritenuta di 400 euro a febbraio e 400 a marzo, a marzo vanno versati 800 euro, oppure si verserà entro il 30 giugno?
Risposta
Ai fini della soglia dei 500 euro, le ritenute devono essere sommate mese dopo mese. Pertanto, se a febbraio sono state effettuate ritenute per 400 euro e a marzo ritenute per 400 euro, entro il 16 del mese successivo (16 aprile) devono essere versate ritenute per 800 euro.
2.3 Versamento secondo le modalità precedenti alla legge di bilancio 2017
Domanda
Se si volesse proseguire ad effettuare la ritenuta con la vecchia modalità, cioè senza attendere il raggiungimento della soglia dei 500 euro, si incorrerebbe in sanzioni o la banca potrebbe rifiutare il pagamento?
Risposta
Il condominio può continuare ad effettuare il versamento delle ritenute secondo la modalità preesistenti, e cioè entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro. In tal caso il condominio non incorre in sanzione perché tale modus operandi non arreca alcun pregiudizio all’erario e la banca non può rifiutare il pagamento delle ritenute.