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Ecobonus 65%, cessione credito ai fornitori per i lavori sulle parti comuni dei condomini

Emendamento approvato dà la possibilità a pensionati, dipendenti e autonomi di optare per la cessione del credito (in luogo della detrazione fiscale) ai fornitori che eseguono i lavori

venerdì 11 dicembre 2015 - Redazione Build News

condominio_ecobonus

Introduzione della possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area - pensionati, dipendenti e autonomi - di cedere la detrazione fiscale al 65% loro spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali ai fornitori che hanno effettuato i lavori, con modalità da definire con successivo provvedimento dell’Agenzia delle entrate.

La novità entra nel disegno di legge Stabilità 2016 attraverso un emendamento – primo firmatario il deputato Enrico Borghi (Pd) – approvato dalla commissione Bilancio della Camera.

L'emendamento approvato sulla cessione del credito ai fornitori “può creare le condizioni per rilanciare gli interventi di riqualificazione energetica dei condomini”, sottolinea una nota. “Il mercato potenziale è enorme e può aiutare molto la ripresa dell’attività edilizia: in Europa gli edifici sono responsabili del 40% del consumo di energia e del 36% delle emissioni di CO2. In Italia l’85% dei condomini appartiene a classi energetiche ad elevato consumo. Finora il bonus fiscale del 65%, prorogato nel 2016 dal disegno di legge di stabilità, era stato poco utilizzato per i lavori condominiali per una serie di ostacoli normativi e non. Con l’emendamento Borghi approvato oggi (ieri, ndr), che ora entrerà nella stesura finale della legge, viene data la possibilità per i condomini di optare per la cessione del credito (in luogo della detrazione fiscale) ai fornitori che eseguono i lavori, in questo modo il comparto dei lavori condominiali può ricevere un nuovo, significativo impulso”.

CNA: SI INTRODUCE UN PRINCIPIO PROFONDAMENTE DANNOSO. “La proposta, così com’è strutturata, oltre a essere incompleta e inattuabile – commenta il Presidente Nazionale della Cna, Daniele Vaccarino - introduce un principio profondamente dannoso. La cessione dei crediti d’imposta alle imprese, senz’alcun limite alle imposte mediamente dovute dalla singola impresa, potrebbe infatti determinare una situazione cronica creditoria che obbligherebbe le imprese a ricorrere al risconto dei crediti fiscali ceduti dai clienti presso le banche. Sarebbe il colpo di grazia per le imprese di due settori, l’edilizia e l’impiantistica, particolarmente provate dalla crisi ancora in atto”.

“L’emendamento coglie, ma stravolge – sottolinea Vaccarino – l’esigenza che rivendichiamo da tempo, sentita da imprese e famiglie, di trasformare la rendita decennale, rappresentata dalla rata di detrazione, in denaro immediatamente spendibile per realizzare i lavori. La possibilità di trasformare e cedere le detrazioni deve – conclude il presidente Cna - comprendere, invece, tutte le spese per i lavori edili ed essere a regime”.

ALTRI EMENDAMENTI APPROVATI IN COMMISSIONE BILANCIO DELLA CAMERA

Albo dei dottori commercialisti. Una norma dispone l’iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e periti commerciali, degli esperti contabili iscritti alla Sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che esercitano la libera professione con carattere di continuità.

Per l’iscrizione alla richiamata Sezione B è necessario il possesso di una laurea nella classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale o nella classe delle lauree in scienze economiche e il superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione.

Esenzione per l’abitazione principale, i macchinari imbullonati e i terreni agricoli. Viene prorogata per gli anni 2016 e 2017 la modalità di commisurazione della Tari da parte dei comuni sulla base di un criterio medio-ordinario (ovvero in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte) e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti (c.d. metodo normalizzato, nel rispetto del principio “chi inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE).

E’ inoltre differito al 2018 (in luogo del 2016) il termine a decorrere dal quale il comune deve avvalersi, nella determinazione dei costi del servizio, anche delle risultanze dei fabbisogni standard. A tal fine sono modificati i commi 652 e 653 della legge di stabilità per il 2014 (articolo 1 della legge n. 147 del 2013).

Agevolazioni fiscali edilizia convenzionata. Con una norma interpretativa dell’articolo 32, comma 2 del D.P.R. n. 601/1973, si dispone l’applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali per gli atti di trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata (aree produttive ed aree su insistono abitazioni economiche e popolari), indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.

L'onere derivante è quantificato in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, e si dispone la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Estensione del reverse charge. Si estende il meccanismo dell’inversione contabile a fini Iva (reverse charge) anche alle prestazioni di servizi resi dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, ove detto consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico, al quale il consorzio sia tenuto ad emettere fattura (ai sensi delle disposizioni relative al cd. split payment). Si subordina l’efficacia delle norme così introdotte all’autorizzazione UE, ai sensi della direttiva Iva 2006/112/CE.

Rafforzamento dell'acquisizione centralizzata. Una norma del disegno di legge Stabilità 2016 dispone per i contratti di acquisto di beni e servizi di importo superiore ad un milione di euro la predisposizione, da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, di un apposito programma biennale (e dei suoi aggiornamenti) che va comunicato alle strutture ed agli uffici preposti al controllo di gestione, nonché pubblicato sul profilo del committente dell’amministrazione e sul sito informatico dell’Osservatorio dei contratti pubblici. L’emendamento approvato dispone la comunicazione e la pubblicazione anche di tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma biennale e dei suoi aggiornamenti. Tale obbligo si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2016.

Limiti ai compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico. Tra gli obblighi di informazione a carico delle società controllate dalle amministrazioni pubbliche è aggiunto quello di pubblicare - in caso di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza o professionali - il tipo di procedura seguito per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

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