La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto nell’art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 il nuovo comma 2-ter che introduce la possibilità, per i contribuenti appartenenti alla "no tax area", di cedere l'ecobonus 65% alle imprese che realizzano gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali.
“La finalità della nuova norma è apprezzabile, ma presenta una serie di aspetti che, nella sostanza, la vuotano quasi completamente di efficacia”, osserva Renovate Italy. “In primo luogo, l’ambito di applicazione di questa nuova norma è troppo ristretto, potendo essere applicata solo dai contribuenti in condizioni di completa esenzione d’imposta”.
DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. La norma introduce “nuovi livelli di disparità di trattamento tra i diversi cittadini e affronta solo in quota minima il problema dell’incapienza fiscale. La sua capacità di agevolare le delibere assembleari sarà irrisoria e, anzi, contribuirà ad aumentare il livello di confusione e di sfiducia che già oggi caratterizza questa misura agevolativa”.
La disposizione stabilisce la possibilità di optare, al posto della detrazione, per la cessione ai fornitori del corrispondente credito, demandando all’Agenzia delle entrate la definizione di un provvedimento attuativo. “L’intento della norma sarà completamente vanificato – evidenza Renovate Italy - se l’Agenzia delle entrate adotterà un'interpretazione restrittiva, ad esempio legando la possibilità di fruire del credito solo in compensazione di debiti tributari o previdenziali in capo ai fornitori”.
DISTORSIONE DEL MERCATO. Secondo l'Associazione “Un effetto deleterio aggiuntivo di questo meccanismo è che introdurrebbe un'inaccettabile distorsione del mercato: anziché ricercare la qualità delle imprese e delle loro proposte tecniche, molti clienti sarebbero maggiormente invogliati a individuare fornitori "capienti".” Inoltre, “la cessione del credito ai fornitori creerà a costoro problemi di liquidità nell'ipotesi in cui il credito ceduto sarà esigibile in dieci anni”.
Pertanto “sarebbe preferibile poter cedere il credito direttamente a chi è disposto a finanziare l'intervento (banche o altri investitori istituzionali), evitando in tal modo intermediazioni e minimizzando i costi finanziari”.
In quarto luogo, “la limitata validità temporale della nuova agevolazione limiterà ulteriormente la quantità di interventi che ne saranno coinvolti”.
COME MIGLIORARE LA NORMA. Secondo Renovate Italy per fornire reale efficacia alla norma è necessario:
- ampliare la platea dei fruitori della misura agevolativa, consentendo a chiunque di optare per la cessione del credito in luogo della detrazione fiscale
- precisare che la cessione riguarda un vero e proprio credito e non la mera possibilità di compensare debiti fiscali o contributivi
- consentire la cessione del credito ai soggetti disposti a finanziare gli interventi
- fornire all'agevolazione una validità almeno triennale
L'Associazione suggerisce di migliorare il testo della norma nei seguenti termini:
«2-ter. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, è possibile optare, in luogo della detrazione di cui al comma 1, per la cessione del corrispondente credito ai soggetti che abbiano stipulato, con il soggetto che sostiene le spese o con il condominio, un accordo di finanziamento per la realizzazione dei predetti interventi; il credito ceduto sarà liquidato al cessionario per l'intero valore, con modalità da definire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»
Questa modifica “consentirebbe di fornire un grande stimolo all'attività di riqualificazione degli edifici di proprietà condominiale, consentendo a tutti di beneficiare degli incentivi e agevolando l'assunzione delle delibere assembleari”.
MA NON BASTA: OCCORRE STIMOLARE LE RIQUALIFICAZIONI PROFONDE. Renovate Italy evidenzia inoltre come “questa misura di incentivazione, pur se ottimizzata nel modo indicato, non sarebbe ancora in grado di stimolare una diffusa attività di riqualificazione profonda del patrimonio edificato, in grado di abbattere drasticamente i consumi di energia e le emissioni climalteranti e inquinanti”.
Per avviare un tale programma di profonda trasformazione “è necessaria una nuova configurazione di incentivo (non sostitutivo dell'attuale ma integrativo, almeno in una prima fase), in grado di rimuovere l'avversione dei cittadini per investimenti che singolarmente non sono ritenuti necessari e di incoraggiare gli investitori istituzionali ad assumere un ruolo attivo in questa attività.
Gioverebbe l'approvazione di un atto che avesse la finalità di impegnare il Governo a definire una nuova misura incentivante per gli interventi integrati e ambiziosi che oggi, per i motivi accennati, non trovano spazio sul mercato ma che dovrebbero costituire un elemento fondamentale della strategia di rinnovamento del parco immobiliare nazionale: le riqualificazioni profonde che trasformano gli edifici in NZEB anche attraverso la sostituzione edilizia”.
L'Associazione propone di aggiungere all’art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 il seguente testo:
«2-quater. Al fine di aumentare il tasso delle ristrutturazioni di immobili, migliorare l’efficacia e l’efficienza degli incentivi alla riqualificazione energetica degli edifici, nel rispetto delle indicazioni dell’art. 9 della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia e degli obiettivi dell’art 4 della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, il Governo è delegato a definire, entro il 31 marzo 2016, una nuova misura di incentivazione in grado di stimolare le ristrutturazioni degli edifici profonde ed efficaci in termini di costi, comprese quelle realizzate per fasi e attraverso gli interventi di sostituzione edilizia, di edifici sia pubblici, sia privati, di ogni destinazione d’uso. La nuova misura di incentivazione dovrà essere fruibile a prescindere dalla condizione fiscale dei beneficiari e favorire l'intervento degli investitori istituzionali anche attraverso meccanismi di cessione delle agevolazioni, sarà attiva per almeno cinque anni, sarà riservata agli interventi in grado di soddisfare requisiti tecnici definiti in modo armonizzato con il decreto ministeriale 26 giugno 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”, sarà strutturata con un mix di contributi in quota capitale e in quota interessi, cumulabili con i Certificati Bianchi ai sensi dei decreti ministeriali del 20 luglio 2004, si avvarrà della garanzia di cui all'art. 15, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 12 del 4 luglio 2014.»