Per l’installazione dei dispositivi di building automation, i cui lavori sono terminati prima del 6 settembre 2016, i 90 giorni utili alla trasmissione della richiesta di detrazione ad ENEA decorrono proprio a partire da tale data.
Lo ha chiarito l'Enea nel documento sulle Faq di natura tecnico-procedurale aggiornato all'11 novembre 2016, con l'inserimento di due nuove Faq: n. 46 (building automation) e n. 47 (schermature solari).
46. D - Alcuni mesi fa ho installato nel mio appartamento dei dispositivi di building automation per controllare da remoto il mio impianto termico, interventi dal 1° gennaio 2016 anch’essi agevolabili al 65% in base alla Legge di Stabilità 2016. Per questi dispositivi è stato possibile trasmettere le relative richieste di detrazione ad ENEA, attraverso il sito preposto (http://finanziaria2016.enea.it), a decorrere dal 6 settembre 2016. Essendo a questa data, nel mio caso, ormai trascorsi i 90 giorni di tempo utili, in base alla norma, per trasmettere la richiesta di detrazione ad ENEA, da quale data si deve ritenere che questi debbano decorrere?
R - Poiché per questo tipo di interventi è stato possibile trasmettere ad ENEA le relative richieste di detrazione, a partire dal 6 settembre 2016, consultata al riguardo l’Agenzia delle Entrate, sulla base dello Statuto dei diritti del contribuente (previsto dalla legge n. 212 del 27 luglio 2000 e successivi aggiornamenti), riteniamo che per l’installazione di questi dispositivi, i cui lavori sono terminati prima del 6 settembre 2016, i 90 giorni utili alla trasmissione della richiesta di detrazione ad ENEA possano decorrere proprio a partire da questa data.
47. D - Sto compilando l’Allegato F relativo all’installazione di una schermatura solare (comma 345c) nel mio appartamento, ma non so come compilare il campo n°13 in cui si richiede di inserire il risparmio energetico stimato, in kWh. Potreste aiutarmi?
R. Purtroppo nel nostro sito informativo non abbiamo previsto esempi di calcolo semplificato del risparmio energetico relativi all'installazione di schermature solari, in quanto non è stato definito l'ambito nel quale considerare tale risparmio e pertanto riteniamo che si debba effettuare il calcolo analitico.
Per le schermature solari comprese nelle cosiddette "chiusure oscuranti", cioè che sono parte integrante della chiusura trasparente (persiane, avvolgibili ecc.) riteniamo che tale calcolo debba essere riferito al consumo energetico invernale, in quanto queste esercitano la loro funzione di risparmio energetico essenzialmente nella stagione invernale, riducendo di fatto la trasmittanza della finestra a cui sono applicate.
Per quanto riguarda le schermature solari “non in combinazione con vetrate”, che invece sviluppano la loro funzione di risparmio energetico essenzialmente nella stagione estiva, il calcolo dovrà essere riferito al consumo energetico estivo, in quanto queste esercitano la loro funzione di risparmio energetico essenzialmente nella stagione estiva.
Per entrambe le tipologie, solo in caso di assenza dello specifico impianto, di riscaldamento per le chiusure oscuranti e di raffrescamento per le schermature solari non in combinazione con vetrate, riteniamo che sia concesso all’utente di inserire il valore "0" nel campo 13 dell’Allegato F.