L'Agenzia delle entrate ha pubblicato la guida – aggiornata a marzo 2016 – alla detrazione fiscale del 65% per le riqualificazioni energetiche degli edifici.
La legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 28 dicembre 2015) ha prorogato al 31 dicembre 2016, nella misura del 65%, la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Nella stessa misura è prevista anche la detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
Dal 1° gennaio 2017 l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale (del 36%) prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie.
La legge di stabilità 2016 ha inoltre esteso l’agevolazione:
- all’acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative
- agli interventi realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 dagli Istituti autonomi per le case popolari su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
CESSIONE. Un’altra novità introdotta dalla legge di stabilità 2016 prevede, in alternativa alla detrazione, la possibilità per i contribuenti che si trovano nella “no tax area” (incapienti) di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno eseguito i lavori. Questa scelta può essere fatta solo per le spese sostenute nel 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali e con le modalità stabilite dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 22 marzo 2016.
SCHERMATURE SOLARI E BIOMASSE. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2016, l’agevolazione è prevista anche per l’acquisto e la posa in opera:
- delle schermature solari indicate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro
- di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
CONTROLLO DA REMOTO. La legge di stabilità 2016 ha esteso l’agevolazione anche alle spese sostenute per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Questi dispositivi devono consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto e mostrare, attraverso canali multimediali, i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati, oltre che mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti.
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI PARTI CONDOMINIALI: CESSIONE DEL CREDITO AI FORNITORI. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali, i contribuenti che si trovano nella cosiddetta “no tax area” (incapienti) possono cedere ai fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi un credito pari alla detrazione Irpef spettante, come pagamento di una parte del corrispettivo.
I contribuenti interessati sono i condòmini che non possono usufruire della detrazione perché possiedono redditi esclusi da Irpef (o per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni).
Con provvedimento del 22 marzo 2016 l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità di cessione del credito, disponendo che:
- la situazione di incapienza deve sussistere nel periodo d’imposta 2015
- il credito cedibile è pari al 65% delle spese poste a carico al singolo condòmino, in base alla tabella millesimale di ripartizione, e riguarda le spese sostenute nell’anno 2016, anche se riferite ad interventi iniziati in anni precedenti
- la volontà di cedere il credito deve risultare dalla delibera dell’assemblea che approva gli interventi di riqualificazione energetica oppure da una specifica comunicazione inviata successivamente al condominio. Il condominio deve comunicare questa volontà ai fornitori che, a loro volta, devono accettare, in forma scritta, la cessione del credito a titolo di parziale pagamento del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati
- il credito ceduto ha le stesse caratteristiche della detrazione teoricamente spettante al condòmino e, quindi, il fornitore potrà utilizzarlo in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa di riqualificazione energetica. In particolare, il credito è utilizzabile in compensazione, a partire dal 10 aprile 2017 e mediante il modello F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. La quota di credito non fruita nell’anno può essere riportata nei periodi d’imposta successivi ma non può essere chiesta a rimborso.
Inoltre, per verificare la correttezza della cessione della detrazione da parte del condòmino e della fruizione del credito da parte dei fornitori, è previsto che:
- il condominio paghi, entro il 31 dicembre 2016, le spese corrispondenti alla parte non ceduta sotto forma di credito, mediante l’apposito bonifico bancario o postale
- il condominio comunichi telematicamente all’Agenzia delle Entrate una serie di dati, attraverso l’amministratore o, se non obbligati alla relativa nomina, attraverso il condòmino incaricato.
I dati da comunicare sono
- il totale della spesa sostenuta nel 2016
- l’elenco dei bonifici effettuati
- il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito
- l’importo del credito ceduto da ciascun condòmino
- il codice fiscale dei fornitori cui il credito è stato ceduto e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.
La comunicazione va fatta utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline dell’Agenzia delle Entrate, entro il 31 marzo 2017. Il condominio è inoltre tenuto ad informare i fornitori dell’avvenuto invio della comunicazione.
ATTENZIONE
Se viene accertata la non spettanza, anche parziale, della detrazione in capo al condòmino il recupero del relativo importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzione. Se, invece, viene accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito da parte del fornitore il recupero del relativo importo avverrà nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.
GLI INTERVENTI AMMESSI ALL'AGEVOLAZIONE. Con decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 (successivamente modificato dal decreto 7 aprile 2008) sono stati individuati gli interventi ammessi all’agevolazione fiscale. Essi riguardano: la riqualificazione energetica di edifici esistenti, gli interventi sull’involucro degli edifici, l’installazione di pannelli solari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Provvedimenti successivi hanno esteso l’agevolazione ad altri interventi:
- acquisto e posa in opera delle schermature solari
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
- acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative.