La rivista telematica dell'Agenzia delle Entrate ha risposto, sulla rubrica La Posta, a un quesito su a chi spetta l'ecobonus nel caso in cui il nominativo indicato nella scheda informativa per l’Enea non coincida con l'intestatario del bonifico di pagamento.
“I soggetti che possono fruire della detrazione Irpef per gli interventi finalizzati al risparmio energetico”, si legge nella risposta, “sono indicati nella scheda informativa da trasmettere all’Enea. Nel caso in cui non vi sia coincidenza tra il nominativo riportato nella scheda informativa e l’intestazione del bonifico (o della fattura), la detrazione spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulti invece intestatario dei predetti documenti. A tal fine, è necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentuale di sostenimento. Le integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio; è esclusa, infatti, la possibilità di modificare nei periodi d’imposta successivi la ripartizione della spesa sostenuta (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, pagina 306)”.