Enea ha aggiornato al 24 luglio 2017 le Faq sulle detrazioni fiscali per il risparmio energetico degli edifici esistenti.
In particolare, sono state modificate le Faq n. 13 - sulla documentazione da predisporre e inviare in caso di interventi per aumentare l’efficienza energetica in condominio – e n. 44 – sull'installazione di un nuovo impianto termico a pompa di calore e di pannelli solari termici.
13. D - Sono un amministratore di condomini. Nel caso di interventi per aumentare l’efficienza energetica, non mi è ben chiara la documentazione da predisporre e da inviarvi, a seconda delle due diverse tipologie di impianto che possono essere presenti, autonomo e centralizzato.
R - Nel caso di interventi su condomini o comunque su edifici con più unità immobiliari, occorre distinguere i diversi casi che si possono presentare.
1) Nel caso di interventi che NON COMPORTANO LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTO TERMICO:
a) in parti comuni del condominio:
- se l’impianto termico esistente è centralizzato occorre predisporre un unico allegato "A" e un allegato "E" del decreto attuativo per l'intero edificio (un solo APE complessivo). La richiesta di detrazione può essere inoltrata dall’amministratore o da un tecnico abilitato indicando il numero di unità abitative oggetto dell’intervento ed il costo complessivamente sostenuto;
- se gli impianti sono autonomi:
• si predispone un allegato "A" e un allegato E per unità immobiliare; in particolare, nell'allegato E da predisporre per ciascuna unità immobiliare si considererà la quota parte di intervento sia in termini dimensionali, sia in termini di spesa, sia in termini di risparmio energetico applicando i millesimi relativi all’intervento sostenuto.
• solo per l’accesso alle detrazioni del 70 e 75 percento, per necessità di gestione dell’intervento e di sintesi, si compila un solo allegato A e un solo allegato E, calcolando gli indici di prestazione energetica dell’intero edificio facendo il rapporto tra la somma, estesa a tutte le unità immobiliari, dei fabbisogni energetici e la superficie utile climatizzata complessiva.
b) sul singolo appartamento:
- se l’impianto termico esistente è centralizzato, consigliamo di predisporre un allegato “A” facendo riferimento, per l'involucro edilizio, al singolo appartamento e, per l'impianto di riscaldamento, a quello centralizzato; inoltre va predisposto l'allegato "E" per il singolo appartamento;
- se l’impianto è autonomo, occorre predisporre gli allegati "A" e "E" per il singolo appartamento.
2) Nel caso di interventi (terminati dopo il 15/08/09) che COMPORTANO LA SOSTITUZIONE DI IMPIANTO TERMICO CON ALTRO NON A BIOMASSA (per il quale caso specifico si rimanda alla faq 27):
- se l’impianto termico è centralizzato, occorre predisporre unicamente l’Allegato E riferito all’intero edificio. La richiesta di detrazione può essere inoltrata anche dall’amministratore o da un condomino qualsiasi, specificando che la richiesta viene fatta anche a nome di altri, indicando il numero di unità abitative oggetto dell’intervento ed il costo complessivamente sostenuto;
- se gli impianti sono autonomi, occorre predisporre un Allegato E per singolo appartamento.
3) Nel caso di interventi ai sensi del comma 344:
- se l’impianto termico è CENTRALIZZATO occorre predisporre un unico Allegato “A” e un Allegato “E” per l’intero edificio;
- se gli impianti sono AUTONOMI consigliamo di predisporre un Allegato "A" e un Allegato “E” per unità immobiliare. Per quanto riguarda il valore dell’Indice di Prestazione Energetica per l’intero edificio che deve essere minore di quello limite riportato nelle tabelle 3 e 4 dell’Allegato “A” al Decreto 11 Marzo 2008 e s.m.i., riteniamo che questo debba essere calcolato come media di tutti gli indici delle varie unità immobiliari pesati sulla singola superficie o volumetria.
44. D - Devo intraprendere una ristrutturazione radicale di un immobile, installando tra l’altro un nuovo impianto termico a pompa di calore e dei pannelli solari termici. L’ingegnere che mi segue il lavoro mi ha detto però che difficilmente potrò beneficiare del 55-65% per tutti gli interventi. Come stanno veramente le cose?
R – L’allegato 3 del D.Lgs. 28/2011 al punto 1 recita: “Nel caso di edifici nuovi o edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:
a. il 20 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b. il 35 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c. il 50 per cento quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017 (termine prorogato al 1° gennaio 2018 dalla legge di bilancio 2017.”
Per “ristrutturazioni rilevanti” si intendono gli edifici demoliti e ricostruiti e quelli con superficie utile di almeno 1000 mq ristrutturati integralmente. Subentra poi il c. 4 dell’art. 11 dello stesso decreto che aggiunge: “Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’allegato 3 del presente decreto accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi. Per i medesimi impianti resta ferma la possibilità di accesso a fondi di garanzia e di rotazione. In parole povere, dal 1° giugno 2012 si ritiene che nel caso di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, il bonus del 55% sugli impianti di produzione di energia termica debba essere riconosciuto solamente per la parte eccedente quella obbligatoria per cui le fonti rinnovabili termiche devono coprire almeno il 20% dei consumi energetici stimati per acs, riscaldamento e raffrescamento. Resta da capire però in che modo dovrà essere valutata la percentuale di energia termica coperta dalle rinnovabili.
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