Con la sentenza n. 29164/2019 pubblicata il 12 novembre, la quinta sezione civile della Corte di cassazione ha affermato il seguente principio di diritto:
«Il beneficio fiscale, consistente in una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, di cui all'artt. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e al decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 19 febbraio 2007, per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d'impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto le spese per l'esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi.»
Questo principio di diritto, che è conforme a un precedente pronunciamento della suprema Corte (sentenza n. 19815/2019), è in contrasto con la posizione dell'Agenzia delle Entrate, che per gli immobili in comodato o in locazione esclude l'agevolazione fiscale (si veda la Guida dell'Agenzia delle Entrate del febbraio 2019).
In allegato la nuova sentenza della Cassazione