Integrazione dell'articolo 14 del Dl 63/2013, con l'innalzamento dal 65% all'80% dell'ecobonus - fino al 31 dicembre 2021 - nel caso in cui la riduzione dei consumi energetici viene contabilizzata e assicurata da calcoli realizzati dall'Enea.
La novità è contenuta nella bozza del disegno di legge del Governo in materia di Green new deal.
Ecco il testo della disposizione in questione:
“In materia di efficientamento energetico degli edifici, sono apportate modifiche all’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013 recante “Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché’ altre disposizioni in materia di coesione sociale”. In particolare:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:
2.1. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate all’ 80 per cento per le spese sostenute dal 1 Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2021 in caso si opti per soluzioni di contabilizzazione dei consumi energetici e dei risparmi ottenuti dopo l’intervento come indicato al punto c), ferme restando riduzioni ed esclusioni previste nei commi citati.
b) Il comma 2-bis è abrogato;
c) Dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente comma:
2-quinquies 1. Nell’ambito delle verifiche di cui al comma precedente, in caso si opti per la detrazione maggiorata all’80%, Enea può quantificare l’effettivo risparmio e autonomia energetica conseguito nei 3 anni successivi all’intervento di riqualificazione energetica basandosi sui dati dei consumi dei 5 anni precedenti l’intervento stesso e cumulando, se del caso, l’energia termica con quella elettrica consumata e prodotta al fine di valutare la prestazione complessiva dell’edificio. Enea comunica tempestivamente all’ Agenzia delle Entrate i risultati di tali verifiche, la quale:
a) nel caso in cui il risparmio medio annuo complessivo (inteso come differenza fra somma dell’energia termica ed elettrica consumata sottratta eventuale energia prodotta prima dell’intervento ed energia termica ed elettrica consumata sottraendo eventuale energia prodotta) rispetto al medesimo dato precedente l’intervento sia superiore all’ 65%, dispone la restituzione dello sgravio fiscale per ulteriori due anni, fino al raggiungimento della soglia di cui al comma 2.1;
b) nel caso in cui il risparmio medio annuo conseguito come definito al punto a) sia inferiore al 65% rispetto al medesimo dato degli anni precedenti l’intervento, dispone la cessazione della restituzione al quinto anno (65%).”
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