La parte contribuente provvedeva, installando dei pannelli solari, a compiere dei lavori di riqualificazione energetica oggetto di agevolazioni fiscali previste dall'art. 1 della legge n. 296 del 2006, commi 344 ss., comunicando però in ritardo all'ENEA la prescritta documentazione: l'Ufficio riteneva la non detraibilità delle spese in virtù di tale ritardo.
La Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente ma la Commissione Tributaria Regionale ne accoglieva l'appello affermando che l'invio della comunicazione all'ENEA non ha natura di controllo ma ha natura meramente ricognitiva e nulla è previsto circa il fatto che l'omessa o tardiva comunicazione produca la decadenza dall'agevolazione fiscale, la quale trova la sua ragion d'essere nell'effettività del costo sostenuto.
Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate.
Con l'ordinanza n. 34151/2022 pubblicata ieri, la sesta sezione civile della Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana.
Secondo la suprema Corte, la disciplina che stabilisce che l'omessa comunicazione preventiva all'ENEA costituisce una causa ostativa alla concessione dell'ecobonus relativo agli interventi di riqualificazione energetica, è conforme alla Costituzione, “essendo volta ad incoraggiare uno sviluppo sostenibile diretto al risparmio energetico e alla produzione di energie pulite”.
La sentenza impugnata, osserva la Cassazione, “non ha considerato che, trattandosi di una agevolazione fiscale e trattandosi di un onere posto in capo alla parte contribuente perché questa possa ottenere un vantaggio fiscale, l'assolvimento di detto onere costituisce adempimento inderogabile per ottenere l'agevolazione stessa in ragione del doveroso onere del contribuente di osservare una diligenza media, adeguata al compimento della richiesta in questione, mentre il riconoscimento dell'agevolazione oltre i confini tracciati dalle norme costituirebbe una illegittima deroga ai principi di certezza giuridica e di capacità contributiva in quanto le norme che prevedono agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione: tale interpretazione è tanto più necessitata quanto più si rifletta in ordine all'importanza che tale certificazione energetica riveste da un lato per l'eventuale rilevanza degli illeciti disciplinari commessi dai notai nello svolgimento del loro lavoro in tema di compravendite immobiliari e dall'altro nel quadro delle politiche energetiche nazionali nella direzione di uno sviluppo sostenibile diretto al risparmio energetico e alla produzione di energie pulite, non trattandosi quindi di un inutile onere burocratico contrario al principio della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41, comma 1, Cost. ma di un adempimento non particolarmente oneroso e ragionevolmente esigibile in relazione ad un dovere di attenersi ad uno standard di normale diligenza (Cass. n. 16625 del 2020; Cass. n. 13479 del 2016), indispensabile per consentire all'organo competente di svolgere eventualmente i controlli che ritenga necessari in merito alla meritevolezza dei lavori in relazione ai limiti previsti dall'art. 41, comma 2, Cost. (specie in ragione delle modifiche intervenute con legge costituzionale n. 1 del 2022 a tutela dell'ambiente), e quindi in relazione da un lato ai vantaggi ambientali per la collettività con essi conseguiti e dall'altro ai vantaggi fiscali per il contribuente che la legge ritiene di dover far conseguire a seguito dei predetti vantaggi ambientali”.
IN ALLEGATO l'ordinanza della Cassazione.