L'Ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici non decade in caso di tardiva comunicazione all'ENEA. Lo ha confermato la Corte di cassazione (Sez. 5 Civile) nell'ordinanza n. 19309/2024 pubblicata il 12 luglio.
C. B. impugnava la cartella di pagamento, emessa ex art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973, con cui erano recuperate le spese, indicate nella dichiarazione 2010 per il periodo d'imposta 2009, per interventi finalizzati al risparmio energetico e sostenute negli anni 2008 e 2009, ai sensi dall’art. 1, commi 344 e seguenti, della l. n. 296 del 2006, in relazione alla tardiva comunicazione all’ENEA.
La Commissione tributaria provinciale di Milano accoglieva il ricorso.
Avverso tale decisione proponeva appello l’ufficio, avanti la Commissione tributaria regionale della Lombardia, che lo accoglieva; in particolare i giudici del gravame, disattesa l’eccezione di giudicato relativa ad altra annualità, evidenziavano che il contribuente aveva iniziato i lavori nel 2008, terminandoli nel 2010, trasmettendo solo nel 2014 la comunicazione all’ENEA dell’attestato di certificazione energetica e della scheda informativa relativa agli interventi realizzati; in ogni caso, la comunicazione all’ENEA doveva essere trasmessa non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, in base a due motivi. L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso, illustrato da successiva memoria.
Cassazione: ok all'ecobonus anche se la comunicazione non è fatta entro 90 giorni dalla fine lavori
Nella suddetta ordinanza n. 19309/2024, la Cassazione ricorda che la Sez. 5 Civile della suprema Corte ha recentemente affermato (Cass. 21/03/2024, n. 7657) il principio di diritto per cui "in tema di benefici fiscali per spese di riqualificazione energetica degli edifici, l'inosservanza del termine di novanta giorni dalla conclusione dei lavori per l'inoltro della comunicazione all'ENEA, ai sensi dell'art. 4 del d.m. del 19/02/2007, non costituisce causa di decadenza dal godimento della detrazione, decadenza che, in assenza di un’espressa previsione normativa, non è evincibile nemmeno da un’interpretazione sistematica della disciplina primaria e secondaria, in considerazione delle finalità statistiche per le quali l'adempimento è prescritto".
“In tale decisione, cui va data continuità, la Corte ha infatti evidenziato che, diversamente da quanto affermato nel richiamato precedente di sesta sezione, la comminatoria di decadenza non possa desumersi dal tenore dell'art. 4 del d.m. 19/02/2007; ciò in ragione del fatto che di per sé l'espressione ivi adoperata, secondo cui i soggetti che intendono avvalersi della detrazione (in questa sede ai fini IRPEF) relativa alle spese per gli interventi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto medesimo, cioè di riqualificazione energetica degli edifici, "sono tenuti" a trasmettere all'ENEA i dati relativi ai lavori eseguiti, senza che alcuna espressa decadenza sia stata stabilita da detta norma, non è sufficiente a determinare un'ipotesi di decadenza, che deve tassativamente evincersi quanto meno in via d'interpretazione sistematica della normativa primaria e secondaria in ragione della finalità per la quale l'adempimento è prescritto”, osserva la Cassazione.
“Orbene”, aggiunge la suprema Corte, “diversamente da quanto invece riferibile alla diversa ipotesi della mancata previa comunicazione al COP dell'Agenzia delle entrate dell'inizio dei lavori di ristrutturazione del fabbricato - che trova nella norma primaria (art. 1, comma 3, della l. n. 449/1997) la fonte della previsione della decadenza in caso di violazione degli adempimenti previsti dalla successiva disposizione attuativa dell'art. 4 del d.m. n. 41/1998 -, nella fattispecie in esame la natura perentoria del termine, a pena di decadenza dal godimento dell'agevolazione, non può essere desunta né dalla specifica norma attuativa, tenuto conto anche del successivo art. 5, comma 4-bis del d. m. 19/02/2007, come inserito dall'art. 5, comma 1, lett. c) del d.m. 7/04/2008, che consente, proprio a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, oggetto del presente giudizio, al soggetto che sostiene la spesa la possibilità di redigere ed inviare all'ENEA la scheda informativa dei lavori, omettendo l'attestato di qualificazione energetica per determinate tipologie di lavori, né dalla lettura sistematica dell'istituto”.