Un contribuente che rientra nella no-tax area, in condizioni di incapienza, proprietario di un’unità abitativa oggetto di riqualificazione energetica, può cedere il credito, corrispondente alle spese sostenute per i lavori, al proprio genitore finanziatore, quale soggetto privato. E’ questa la risposta dell’Agenzia delle entrate all’interpello n. 298 del 22 luglio 2019.
QUESITO. A interpellare l’Amministrazione finanziaria è un contribuente no-tax area, proprietario di un immobile nel quale deve effettuare lavori di riqualificazione energetica per i quali spettano le detrazioni previste dalla normativa. Il contribuente, in quanto incapiente, potrebbe avere un prestito da parte dei genitori, ma sia il prestito che i pagamenti ai fornitori sono movimentati tramite bonifici sul suo c/c. L’istante se può cedere al genitore il credito d’imposta corrispondente alle detrazioni, considerando il genitore prestatore come un altro soggetto privato collegato al rapporto che ha dato origine alla detrazione.
RISPOSTA. L’Agenzia, dopo un’attenta ricostruzione delle norme che disciplinano la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica, di cui all’articolo 14, comma 2-ter del decreto legge n. 63/2013, precisa che la cessione del credito è consentita se il contribuente risulta in condizione di incapienza nell’anno precedente a quello di sostentamento della spesa e, dunque, impossibilitato a usufruire della detrazione.
Pertanto, nel caso in esame, l’istante, trovandosi in condizione di incapienza nell’anno che precede al sostentamento della spesa, può cedere il credito d’imposta, corrispondente alle spese sostenute per i lavori di riqualificazione energetica sull’unità abitativa di proprietà, al proprio genitore finanziatore, quale soggetto privato.
Le modalità di cessione del credito sono libere, come contenuto nella risoluzione n. 84/2018, ma gli adempimenti di comunicazione sono espressamente previsti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 aprile 2019. In particolare, il cessionario può utilizzare il credito ricevuto solo in compensazione, presentando il modello di versamento F24 tramite i servizi online dell’Agenzia. (fonte: FiscoOggi)
In allegato la Risposta n. 298/2019