L’articolo 1, comma 74, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, stabilisce che “Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in luogo della detrazione di cui al comma 1 del presente articolo possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi, con modalità da definire con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate (…)”.
Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 marzo 2016, nel disciplinare la misura agevolativa in argomento, ha stabilito, tra l’altro, che il credito ceduto:
- è fruibile dal fornitore in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal 10 aprile 2017. La quota del credito che non è fruita nell’anno è utilizzabile negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso;
- è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato risulti superiore all’ammontare maturato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato.
Ciò premesso, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 47/E di oggi 10 aprile 2017, al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta tramite il modello F24, presentato esclusivamente attraverso i canali Entratel e Fisconline, ha istituito il codice tributo “6876” denominato “Utilizzo in compensazione del credito d’imposta ceduto corrispondente alla detrazione per spese di riqualificazione energetica di parti condominiali - art. 1, c.74, della legge n. 208/2015”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.