L'istante rappresenta di essere residente negli Stati Uniti, regolarmente registrata all'AIRE, e proprietaria in Italia di alcune unità immobiliari non locate, assoggettate ad IMU.
In particolare, l'istante evidenzia che una di queste unità immobiliari, facente parte di un complesso condominiale, sta per essere interessata da interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, previa approvazione dei lavori da parte dell'assemblea del condominio.
L'istante chiede se, come soggetto non residente fiscale in Italia - il cui reddito imponibile netto che sarà dichiarato in Italia risulterà essere nullo per via della fruizione di deduzioni fiscali che ne azzerano il valore riferito a reddito fondiario dell'abitazione detenuta in Italia - possa fruire delle detrazioni previste per i lavori di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica da effettuare. Inoltre, l'istante domanda se possa cedere ai soggetti fornitori che effettueranno gli interventi il credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e se rientri o meno tra i soggetti che ricadono nella c.d. no tax area.
Nella Risposta n. 25 del 5 febbraio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che “nella fattispecie in esame, sempre che siano rispettati i requisiti richiesti dalla normativa di riferimento, l'istante ha diritto a fruire della detrazione prevista per gli interventi in esame, di conseguenza, può cedere il credito corrispondente alla detrazione, per la quota a lui imputabile, spettante per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici richiamati nell'art. 14 del decreto legge n. 63 del 2013, effettuati sulle parti comuni dell'edificio, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché ad altri soggetti privati. Tale credito, non può essere ceduto, invece, a banche e agli intermediari finanziari poiché l'istante non è un contribuente che ricade nella c.d. no tax area, intendendosi per tali i soggetti che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 11, comma 2, e all'art. 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del TUIR”.
In allegato la Risposta n. 25 del 5 febbraio 2020