Fisco

Ecobonus, dall'Agenzia delle Entrate nuovi chiarimenti sulla cessione del credito

Ulteriori indicazioni nella risposta n. 56 del 31 ottobre 2018

mercoledì 31 ottobre 2018 - Redazione Build News

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L'istante rappresenta di essere in procinto di acquistare a titolo gratuito dal padre un credito corrispondente alla detrazione IRPEF per le spese sostenute nel 2017, per gli interventi di riqualificazione energetica ex art. 1, commi 344 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le spese in questione riguardano, nello specifico, interventi di riqualificazione energetica di un intero edificio, non in condominio ma in comproprietà tra il padre e lo zio, sulle parti comuni e sulle singole unità immobiliari che compongono detto edificio.

L’istante, richiamando la circolare n. 11 del 2018 - che menziona tra i soggetti cessionari del credito anche altri soggetti privati – chiede:

a) se sia possibile effettuare la cessione del credito con riferimento sia alle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione di un intero edificio non in condominio ma in comproprietà, sia alle spese relative agli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari private;

b) come, ed entro quale termine, deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate la cessione del credito;

c) con quale modalità deve avvenire la cessione (accordo verbale, scrittura privata autenticata o non, registrata o non, atto pubblico);

d) a quale atto si deve assimilare la cessione gratuita del credito (concessione, donazione);

e) se sia possibile la cessione gratuita a parenti in linea retta non collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione;

f) come può essere utilizzato il credito ceduto;

g) quante volte è possibile cedere il credito;

h) se, nell'ipotesi di donazione tra padre e figlio della nuda proprietà degli immobili oggetto di riqualificazione, sia possibile attuare la cessione del credito tra usufruttuario e nudo proprietario.

Con la risposta n. 56/2018 (IN ALLEGATO), l'Agenzia delle Entrate chiarisce quanto segue.

Nel caso rappresentato, il padre dell’istante, titolare della detrazione in quanto soggetto che ha sostenuto le spese agevolabili, intende cedere a favore del figlio il credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute nel 2017 per gli interventi di riqualificazione energetica, attualmente disciplinata dal citato art. 14 del decreto legge n. 63 del 2013, effettuati sia sulle parti comuni che sulle singole abitazioni.

Poiché la cessione del credito in questione non è ancora intervenuta tra le parti, alla stessa si rendono applicabili le indicazioni fornite con la citata circolare n. 11/E del 2017 in ordine ai soggetti privati cessionari.

In particolare, tenuto conto che l’istante precisa di non avere alcun collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione medesima, si ritiene che tale collegamento, necessario ai fini della cedibilità del credito corrispondente alla detrazione medesima in base ai chiarimenti forniti dalla citata circolare n. 11/E del 2018, non possa ravvisarsi nel mero rapporto di parentela tra soggetto che ha sostenuto le spese e cessionario.

Ad analoghe conclusioni si perviene anche nell’ipotesi, prospettata dall’istante, di donazione tra padre e figlio della nuda proprietà degli immobili oggetto di riqualificazione; dal contratto in questione, infatti, non può, a parere della scrivente, discendere un collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione idoneo a consentirne la cessione sotto forma di credito.

Si ricorda, tuttavia, che ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 2, del decreto interministeriale 19 febbraio 2007, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi di riqualificazione energetica, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. Salvo diverso accordo delle parti, pertanto, in caso di donazione, il beneficiario potrà, comunque, fruire della detrazione delle spese relative agli interventi di riqualificazione energetica effettuati sull’immobile, per la quota non utilizzata dal donante.

Con riferimento al caso di specie giova segnalare, peraltro, che la cessione del credito – che, in base a quanto previsto dal citato provvedimento 8 giugno 2017, doveva essere comunicata all'Agenzia delle entrate, con le stesse modalità e negli stessi termini disciplinati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2016, ai fini della elaborazione della dichiarazione precompilata, ossia entro il 9 marzo 2018, ai sensi del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 27 febbraio 2018, prot. n. 46319 - non avrebbe, in ogni caso, potuto riguardare le spese effettuate nell’anno 2017 per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari.

La possibilità di cedere il credito relativo a tali interventi è stata, infatti, introdotta, come detto, con la citata legge di Bilancio 2018, entrata in vigore il 1° gennaio 2018 e, pertanto, può trovare applicazione solo per le spese sostenute a partire da tale data.

Nel caso di spese sostenute nel 2017, i contribuenti potevano cedere, sotto forma di credito, la detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali da parte dei soggetti "no tax area" ovvero quella spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni per i quali si ha diritto alle maggiori detrazioni del 70 e del 75 del cento, da parte dei soggetti diversi dai soggetti "no tax area".

Al riguardo, con la circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 è stato chiarito, riprendendo i principi già espressi con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, che anche ai fini della detrazione delle spese per interventi di riqualificazione energetica la locuzione "parti comuni di edificio" deve essere considerata in senso oggettivo e non soggettivo e va riferita, pertanto, alle parti comuni a più unità immobiliari e non alle parti comuni a più possessori. Il concetto di “parti comuni”, tuttavia, pur non presupponendo l'esistenza di una pluralità di proprietari, richiede, comunque, la presenza di più unità immobiliari funzionalmente autonome.

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