Ai fini della fruizione dell'ecobonus, per i lavori completati nel 2018 è possibile rettificare i dati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, presumibilmente il 31 ottobre 2019, accedendo al sito d’invio 2018.
Lo ha precisato l'Enea nelle FAQ, le risposte alle domande più frequenti relative all'Ecobonus - agevolazioni fiscali per il risparmio energetico negli edifici esistenti, ex legge 296/06.
8.A (ex 36) Ho sbagliato ad inserire alcuni dati nella documentazione obbligatoria che vi ho inviato tramite il vostro sito. Ora mi sono accorto dell'errore e vorrei correggerlo. Come posso fare?
Le modifiche eventualmente consentite dipendono dall’anno in cui è stata trasmessa ad ENEA la richiesta di detrazione. Nello specifico:
- per i lavori completati entro il 31/12/2017, per quanto non sia più possibile modificare la richiesta già inviata, la Circolare dell’AdE n.20/E del 13/5/2011 riconosce il diritto del contribuente a fruire della detrazione anche per quelle spese che erroneamente non siano state riportate nella stessa, purché l’importo delle spese sostenute sia stato indicato correttamente nelle relative dichiarazioni dei redditi e tali spese, in sede di controllo formale, risultino opportunamente documentate;
- per i lavori completati dal 2009 in poi, in base alla Circolare dell’AdE n.21/E del 23 Aprile 2010, è possibile modificare la documentazione già inviata anche oltre il limite dei 90 giorni dalla fine dei lavori, purché, come riporta la Risoluzione dell’AdE n.4/E del 27 Maggio 2010, tali modifiche avvengano entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. E quindi per quanto sopra:
- per i lavori completati fino a tutto il 2017, non è più possibile modificare nulla;
- per i lavori completati nel 2018 è possibile rettificare i dati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, presumibilmente il 31 ottobre 2019, accedendo al sito d’invio 2018.
Si ricorda che i documenti per i quali non si è ricevuto il codice CPID risultano ancora in lavorazione e quindi non inviate all'ENEA. Inoltre, non è necessario rettificare la documentazione qualora sia stato indicato un nominativo diverso dall'intestatario del bonifico o della fattura o non sia stato indicato che possono beneficiare dell'agevolazione più contribuenti.
In allegato le Faq Enea