Possibilità di conteggiare l'IVA indetraibile sia ai fini della determinazione dell'Eco Bonus e del Bonus Facciate sia del relativo credito d'imposta da cedere a terzi (ai sensi dell'articolo 121, lettera b), del d.l. n. 34 del 2020 - Decreto Rilancio).
Questo l'oggetto della Risposta n. 212 del 13 febbraio 2023 (in allegato) dell'Agenzia delle entrate.
ALFA (in seguito, ''Società'' o ''Istante'') dichiara di essere proprietaria di un immobile residenziale con riferimento al quale ha sottoscritto un contratto di appalto avente a oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione.
La Società afferma altresì che:
- ''i lavori rientrano tra quelli previsti per poter beneficiare dell'''Eco bonus'' ai sensi dell'art. 1 comma 347 Legge 296/06 e dell'art. 14 Decreto Legge 63/2016, e del ''Bonus facciate'' ai sensi dell'art. 1 comma 219220, Legge 160 del 27 dicembre 2019'';
- ha optato per lo sconto sul corrispettivo dovuto così come previsto dall'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (in breve, ''Decreto Rilancio'');
- l'operazione in oggetto rientra nell'attività di locazione esente una delle quattro attività svolte dall'Istante con conseguente indetraibilità totale dell'IVA sui costi;
- l'appaltatore emetterà fattura nei confronti dell'Istante applicando il regime dell'inversione contabile (cd. reverse charge), ai sensi dell'articolo 17 comma 6, lettera a-ter) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (in seguito, ''Decreto IVA'').
La Società chiede se sia possibile far rientrare nella detrazione collegata ai predetti interventi la relativa componente di costo generata dall'IVA indetraibile.
LA RISPOSTA DELL'AdE. L'Agenzia delle entrate osserva che la possibilità di considerare ''agevolabile'' anche l'importo dell'IVA non detraibile è prevista dall'articolo 119, comma 9-ter, del Decreto Rilancio, ai sensi del quale ''9-ter. L'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente''.
La circolare 23 giugno 2022, n. 23/E, al paragrafo 5.6, chiarisce che la disposizione appena richiamata trova applicazione limitatamente agli specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di misure antisismiche, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici previsti dallo stesso articolo 119 e non è estensibile a interventi diversi da quelli che danno diritto al c.d. Superbonus (i.e. credito d'imposta 110%).
La citata circolare conferma la risposta n. 118 del 2022 in cui questa Agenzia precisa che, in considerazione della lettera della norma, il citato comma 9-ter non è estensibile a interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus.
Si tratta di chiarimenti circoscritti al Superbonus con riferimento al quale il legislatore ha introdotto una disposizione di favore.
Al di fuori di questa fattispecie, tornano applicabili le disposizioni e i principi generali, più volte chiariti da questa Agenzia, ivi compresi quelli che regolano la determinazione del reddito d'impresa.
Per il reddito d'impresa, in particolare, si ricorda l'articolo 110, del TUIR in base al quale l'importo dell'IVA oggettivamente indetraibile anche a seguito di opzione per la separazione dell'attività è una componente di costo da considerare ai fini delle detrazioni spettanti (articolo 110, comma 1, lettera b) del TUIR).
Ne consegue la possibilità per l'Istante di conteggiare l'IVA indetraibile sia ai fini della determinazione dei Bonus prospettati e sia del relativo credito d'imposta da cedere a terzi ai sensi dell'articolo 121, lettera b), del Decreto Rilancio.
Tale principio è stato da ultimo confermato con citata Circolare 23 giugno 2022 n.23/E che, commentando la possibilità di considerare ''agevolabile'' anche l'importo dell'IVA non detraibile prevista dall'articolo 119, comma 9-ter, del Decreto Rilancio, in merito al Superbonus, all'ultimo capoverso del paragrafo 5.6 ha ribadito che:
''Resta fermo che l'IVA oggettivamente indetraibile per espressa previsione di legge, nonché quella indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti (ex art. 36-bis del d.P.R. n. 633 del 1972) costituisce una componente di costo dei beni/servizi ammessi a beneficiare del Superbonus, in quanto direttamente riconducibili alle singole operazioni di acquisto per le quali non è previsto il diritto di detrazione ai fini IVA''.
Con ciò confermando, esplicitamente, anche per il Superbonus un principio generale già vigente per le altre detrazioni edilizie diverse dal Superbonus stesso, conclude l'Agenzia delle entrate.