In Commissione Finanze della Camera è stata presentata il 6 novembre una interrogazione, rivolta al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la quale, relativamente alle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione edilizia, si chiede di sapere quale sia la stima dei soggetti interessati alla possibile introduzione di una misura che, nei casi di variazione della situazione reddituale in diminuzione, superiore al 20 per cento rispetto all'ultima dichiarazione dell'anno precedente, consenta la traslazione della quota di detrazione, non usufruita per incapienza, all'anno successivo ovvero oltre il termine di scadenza decennale per recuperare gli importi non detratti negli anni precedenti.
Ecco il testo integrale dell'interrogazione:
MURA, FRAGOMELI, BURATTI, MANCINI, ROTTA e TOPO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
gli incentivi volti alla detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica hanno costituito nell'ultima decade il principale fattore anticongiunturale in un quadro che dal 2008 al 2016 è stato caratterizzato da una contrazione del mercato;
sono tante le famiglie che vivono in case di proprietà, quasi otto su dieci e il mantenimento di questo valore nel tempo è quindi un obiettivo non solo dei proprietari ma anche dello Stato che da anni utilizza le detrazioni fiscali come leva per stimolare i proprietari ad investire su di esso;
è importante puntare a un programma di prevenzione e di riduzione dei rischi che ha, nelle detrazioni fiscali in edilizia, validi strumenti che sostengono la ripresa del settore edile;
le detrazioni per l'efficienza energetica e quelle per le ristrutturazioni edilizie possono essere sfruttate appieno solo da chi paga imposte per un importo superiore allo sgravio e non è prevista la possibilità di traslare su altri periodi di imposta gli importi che eventualmente non si riescono a recuperare negli anni in cui si risulta incapienti per cause indipendenti dal contribuente, quali la perdita del posto di lavoro per licenziamento o per problemi di salute;
in aggiunta, il contribuente che risultasse incapiente non potrebbe cedere lo sgravio ad un familiare convivente con la capienza sufficiente a godere della detrazione, in quanto la suddivisione può essere decisa solo al momento del pagamento iniziale dell'intervento incentivato ed è immodificabile per gli anni successivi; in più, nel nostro sistema a tassazione individuale non è possibile utilizzare il credito di un componente familiare per il pagamento delle imposte dovute dall'altro componente;
sarebbe auspicabile prevedere delle forme di garanzia che impediscano la perdita del diritto alle detrazioni «ecobonus» e «ristrutturazione edilizia» nei casi di incapienza del reddito, anche considerando la possibilità di traslare negli anni successivi la mancata quota di spesa non detratta e allungando il periodo attualmente fissato in 10 anni –:
al fine di una valutazione dell'onere a carico del bilancio dello Stato, quale sia la stima della platea di soggetti che sarebbero interessati dalla possibile introduzione di una misura che, nei casi di variazione della situazione reddituale in diminuzione, superiore al 20 per cento rispetto all'ultima dichiarazione dell'anno precedente, consenta la traslazione della quota di detrazione, non usufruita per incapienza, all'anno successivo, ovvero oltre il termine di scadenza decennale per recuperare gli importi non detratti negli anni precedenti.
(5-03090)
LA RISPOSTA DEL MEF. Nella risposta, il sottosegretario al Mef Villarosa ha dichiarato: “Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta che, allo stato, non risultano essere allo studio disposizioni normative volte a recuperare le detrazioni nei casi di incapienza del reddito.
Inoltre, occorre sottolineare che, sotto il profilo finanziario, l'introduzione di nuove misure finalizzate a garantire ai soggetti cosiddetti «incapienti» la piena fruizione delle detrazioni fiscali in esame comporterebbe sicuramente effetti negativi in termini di gettito di non immediata quantificazione, così come, non risulta essere immediata l'identificazione della platea dei soggetti interessati”.