L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 76 del 2 febbraio 2021, fornisce delucidazioni sulla cessione del credito prevista ai commi 2-ter e 2-sexies del D.L.n. 63/2013, in merito all'ecobonus per la riqualificazione energetica degli edifici.
Con riferimento al caso di specie, che riguarda come istante un fornitore di materiali edili, tra cui quelli per la realizzazione di un isolamento termico, che ha tra i suoi clienti una società che effettua interventi di riqualificazione energetica, l'Agenzia delle entrate “ritiene che sia possibile effettuare la cessione integrale del credito da parte della società BETA s.r.l. a favore dell'istante, fornitore dei materiali, sul presupposto che risulti un collegamento con il rapporto che ha dato origine alle detrazioni summenzionate, circostanza di fatto la cui verifica non è esperibile in sede di interpello e sui cui, si ribadisce, resta fermo ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria”.
L'istante ALFA s.r.l. “potrà quindi utilizzare, nel limite delle rate residue, ed esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n.241, e successive modificazioni, il credito ceduto da BETA s.r.l., esclusa ogni altra forma di compensazione o richiesta di rimborso”.
L'Agenzia delle entrate “precisa, infine, che, ai sensi dell'articolo 88 del TUIR, la sopravvenienza attiva pari alla differenza tra valore nominale e costo di acquisto del credito concorrerà alla formazione del reddito imponibile nell'esercizio in cui il credito è acquisito”.
In allegato la risposta n. 76 del 2 febbraio 2021