Il 19 giugno 2020 il Gruppo di Lavoro sulle detrazioni fiscali dell’ENEA ha modificato la FAQ 9D – Ecobonus, relativa alla definizione di impianto termico.
Il motivo risiede nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo 10 giugno 2020 n.48: “Attuazione della direttiva (UE)2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell’edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”. Tale Decreto va infatti a modificare il Decreto Legislativo 192/2005 e, in particolare, la definizione di impianto termico contenuta all’Art.2, lettera l- tricies. Pertanto, per gli interventi realizzati a partire dall’11 giugno 2020 si applica la definizione di “impianto termico” riportata all’art. 3, comma 1, lett. c) del D. Lgs. del 10 giugno 2020, che si riporta di seguito per esteso:
“impianto termico”: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.
https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazioni-fiscali/ecobonus/faq-ecobonus.html